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Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 25 pagine
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Tale indennità è superiore a quella versata per spedizione su distanze superiori a 600 chilometri. L'UFT stabilisce l'importo dell'indennità per spedizione.
4Le imprese di trasporto ferroviario e i terzi che rivendicano il diritto ai contributi d’esercizio presentano ogni anno un’offerta all’UFT.
5L’offerta deve contenere in particolare le seguenti indicazioni:
a. il numero di treni;
b. il numero di spedizioni;
c. i contributi assegnati da terzi;
d. un conto di previsione.
6Se accetta un’offerta, l’UFT conclude una convenzione con il fornitore di prestazioni. La convenzione stabilisce in particolare l’offerta di trasporto ordinata e l’importo dei contributi d’esercizio nonché le modalità di comunicazione dei dati da parte del fornitore di prestazioni e di versamento dei contributi d’esercizio.
Art. 35 Partecipazione della Confederazione alle ordinazioni dei Cantoni (ex
art. 16)
(art. 12 LTM)
1Se un Cantone ordina un’offerta del trasporto di merci per ferrovia e presenta alla Confederazione una domanda di contributi d’esercizio, tale domanda deve comprendere:
a. una bozza della convenzione sull’offerta di trasporto;
b. la presentazione di una strategia del traffico merci a livello cantonale o di un programma del traffico merci;
c. l’importo del contributo richiesto alla Confederazione per il relativo periodo.
2Se un Cantone ordina un’offerta di trasporto sulla rete ferroviaria a scartamento ridotto, i contributi d’esercizio della Confederazione possono essere aumentati fino a concorrenza della quota percentuale della partecipazione federale secondo l’allegato 3 dell’ordinanza del 16 ottobre 20248 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori (OITRV).
3L’UFT conclude insieme al Cantone una convenzione con il fornitore delle prestazioni.
Sezione 7: Contributi d’investimento e d’esercizio per il trasporto di veicoli stradali accompagnati
Art. 36 (ex art. 24)
1La Confederazione può accordare contributi d’investimento e d’esercizio per il promovimento del trasporto di veicoli stradali accompagnati (carico autoveicoli).