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Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 25 pagine

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b. non potrà più essere utilizzato.

Art. 40 Copertura dei costi dei dispositivi di raccordo (ex art. 28)

(art. 23 LTM)

1Il gestore dell’infrastruttura assume i costi dei dispositivi di raccordo.

2Se il dispositivo di raccordo viene adeguato su richiesta del raccordato o smantellato per causa dello stesso, il raccordato assume i costi che ne derivano. Il gestore dell’infrastruttura partecipa ai costi per quanto tragga vantaggi dalla misura.

Art. 41 Principi applicabili alla pianificazione e alla costruzione (ex art. 29)

(art. 19 cpv. 1 e 2 LTM)

1La pianificazione e la costruzione dei binari di raccordo sottostanno alle disposizioni in materia di sicurezza previste dalla legislazione ferroviaria.

2Le disposizioni in materia di interoperabilità non sono applicabili.

Art. 42 Licenza di costruzione; verifica da parte dell’UFT (ex art. 30)

(art. 18 cpv. 2 LTM)

1Le domande di costruzione, modifica e smantellamento di binari di raccordo sottostanno alla verifica dell’UFT ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 LTM. Sottostanno a tale verifica anche le domande di costruzione relative a opere e impianti che si trovano sopra, sotto e vicino a binari di raccordo e che potrebbero compromettere la sicurezza dell’esercizio dei binari di raccordo.

2Non sottostanno a tale verifica le domande di costruzione per opere e impianti ai sensi dell’articolo 1a dell’ordinanza del 2 febbraio 200011 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF).

3I documenti da presentare ai fini della verifica sono definiti nell’articolo 3 capoversi 1 e 2 OPAPIF.

4L’UFT verifica i documenti in funzione dei rischi e per campionatura. Può procedere direttamente alla verifica della documentazione oppure farla eseguire da periti indipendenti, nonché esigere attestati e rapporti di perizia dal richiedente.

5Comunica il risultato della verifica al richiedente e all’autorità direttiva entro sei mesi dalla ricezione della documentazione completa.

Sezione 2: Esercizio e manutenzione dei binari di raccordo

Art. 43 Sicurezza (ex art. 31)

(art. 19 cpv. 3 LTM)

1L’esercizio e la manutenzione dei binari di raccordo sottostanno alle disposizioni in materia di sicurezza previste dalla legislazione ferroviaria.

11 RS 742.142.1