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Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 25 pagine
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2Sono tenuti ad adattare le costruzioni, gli impianti e i veicoli esistenti alle nuove conoscenze, alle condizioni quadro o alle prescrizioni modificate, se la sicurezza lo esige.
3Nel caso degli impianti elettrici, il raccordato è considerato titolare dell’esercizio ai sensi dell’articolo 46 Oferr18.
Art. 50 Assicurazione di responsabilità civile (ex art. 38)
(art. 24 cpv. 4 LTM)
1I raccordati e i terzi che utilizzano il binario di raccordo devono stipulare una copertura assicurativa con un’impresa d’assicurazione autorizzata a esercitare in Svizzera o con un altro istituto riconosciuto dall’autorità di sorveglianza sulle assicurazioni.
2L’assicurazione di responsabilità civile deve coprire i rischi dei trasporti effettuati sul binario di raccordo. La somma assicurata deve ammontare almeno a cinque milioni di franchi per sinistro e comprendere i danni materiali e alle persone.
Sezione 5: Vigilanza sui binari di raccordo
Art. 51 (ex art. 39)
(art. 28 cpv. 1 e 2 LTM)
1Ai fini della vigilanza di cui all’articolo 28 capoversi 1 e 2 LTM, l’UFT tiene un inventario dei binari di raccordo. Emana una direttiva sulla tenuta dell’inventario, in particolare sui dati che i raccordati sono tenuti a comunicare.
2Nell’ambito della vigilanza summenzionata, effettua rilevamenti periodici dell’estensione e dell’esercizio dei binari di raccordo.
3Può delegare a terzi attività di vigilanza.
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 52 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.
Art. 53 Disposizioni transitorie
1Le domande per la concessione di contributi d’investimento presentate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono rette dal diritto anteriore.
2Il finanziamento dei dispositivi di raccordo per i quali all’entrata in vigore della presente ordinanza sussiste un contratto tra il gestore dell’infrastruttura e il raccordato, continua a essere retto da tale contratto.