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Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 25 pagine

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2Non sono computabili in particolare:

a. i costi del dispositivo di raccordo;

b. le indennità ad autorità e commissioni;

c. i costi del capitale, i costi d’acquisizione e di rimunerazione dei crediti di costruzione e per la costituzione di garanzie a copertura di aiuti finanziari o rischi valutari;

d. la manutenzione degli impianti di trasbordo TC e dei binari di raccordo;

e. lo smantellamento, senza sostituzione, di scambi e di tratti di binario;

3Per gli impianti di trasbordo TC, i costi di acquisizione del terreno sono computabili in singoli casi motivati.

Art. 8 Calcolo (ex art. 8)

(art. 10 cpv. 8 LTM)

1Rispetto al volume di investimenti computabile il contributo d’investimento della Confederazione è:

a. pari a un importo forfettario del 40 per cento per rinnovi di impianti privati del traffico merci;

b. pari a un importo forfettario del 50 per cento per costruzioni e ampliamenti con un volume di investimenti computabile inferiore a cinque milioni di franchi;

c. del 40–60 per cento per costruzioni e ampliamenti con un volume di investimenti computabile superiore a cinque milioni di franchi;

d. al massimo dell’80 per cento per costruzioni e ampliamenti di impianti di importanza nazionale sotto il profilo della politica dei trasporti.

2Per gli impianti di cui al capoverso 1 lettere c e d l’UFT stabilisce in una direttiva su quali presupposti determinare l’aliquota del contributo. A tal fine considera i criteri previsti dall’articolo 10 capoverso 5 LTM e si assicura che i progetti di cui alla lettera c non risultino penalizzati rispetto ai progetti di cui alla lettera b.

3Se l’investimento genera vantaggi per terzi, l’UFT ne valuta il beneficio finanziario e riduce di conseguenza i contributi d’investimento accordati dalla Confederazione.

Art. 9 Offerta (ex art. 10)

(art. 10 cpv. 6 LTM)

1Per stabilire i contributi d’investimento in una convenzione sull’assegnazione dei contributi d’investimento deve essere sottoposta all’UFT un’offerta vincolante.

2L’offerta deve essere corredata in particolare dei seguenti documenti:

a. un piano d’investimento pluriennale che copra il periodo della convenzione, suddiviso in ampliamenti e rinnovi;