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Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 25 pagine
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2Non sono computabili in particolare:
a. i costi del dispositivo di raccordo;
b. le indennità ad autorità e commissioni;
c. i costi del capitale, i costi d’acquisizione e di rimunerazione dei crediti di costruzione e per la costituzione di garanzie a copertura di aiuti finanziari o rischi valutari;
d. la manutenzione degli impianti di trasbordo TC e dei binari di raccordo;
e. lo smantellamento, senza sostituzione, di scambi e di tratti di binario;
3Per gli impianti di trasbordo TC, i costi di acquisizione del terreno sono computabili in singoli casi motivati.
Art. 8 Calcolo (ex art. 8)
(art. 10 cpv. 8 LTM)
1Rispetto al volume di investimenti computabile il contributo d’investimento della Confederazione è:
a. pari a un importo forfettario del 40 per cento per rinnovi di impianti privati del traffico merci;
b. pari a un importo forfettario del 50 per cento per costruzioni e ampliamenti con un volume di investimenti computabile inferiore a cinque milioni di franchi;
c. del 40–60 per cento per costruzioni e ampliamenti con un volume di investimenti computabile superiore a cinque milioni di franchi;
d. al massimo dell’80 per cento per costruzioni e ampliamenti di impianti di importanza nazionale sotto il profilo della politica dei trasporti.
2Per gli impianti di cui al capoverso 1 lettere c e d l’UFT stabilisce in una direttiva su quali presupposti determinare l’aliquota del contributo. A tal fine considera i criteri previsti dall’articolo 10 capoverso 5 LTM e si assicura che i progetti di cui alla lettera c non risultino penalizzati rispetto ai progetti di cui alla lettera b.
3Se l’investimento genera vantaggi per terzi, l’UFT ne valuta il beneficio finanziario e riduce di conseguenza i contributi d’investimento accordati dalla Confederazione.
Art. 9 Offerta (ex art. 10)
(art. 10 cpv. 6 LTM)
1Per stabilire i contributi d’investimento in una convenzione sull’assegnazione dei contributi d’investimento deve essere sottoposta all’UFT un’offerta vincolante.
2L’offerta deve essere corredata in particolare dei seguenti documenti:
a. un piano d’investimento pluriennale che copra il periodo della convenzione, suddiviso in ampliamenti e rinnovi;