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Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 25 pagine
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b. un piano di situazione dell’impianto;
c. indicazioni su contributi assegnati da Cantoni o terzi nonché su altre prestazioni dei poteri pubblici;
d. se del caso, il volume di trasporto preventivato;
e. se del caso, la licenza di costruzione.
4L’offerta concernente un impianto di trasbordo TC con un volume di investimenti computabile superiore a cinque milioni di franchi deve inoltre comprendere:
a. un riepilogo dei costi e ricavi attesi dalla gestione dell’impianto;
b. la capacità preventivata dell’impianto;
c. collegamento ferroviario previsto;
d. collegamento stradale previsto.
4L’UFT può, se necessario, richiedere documenti supplementari.
5Disciplina in una direttiva il grado di dettaglio e il formato della documentazione.
Art. 10 Convenzione (ex art. 11)
(art. 10 cpv. 6 LTM)
1L’UFT conclude con i gestori di impianti di trasbordo e di carico una convenzione sull’assegnazione dei contributi d’investimento.
2Il periodo della convenzione è stabilito in base alla validità del credito d’impegno di cui all’articolo 10 capoverso 9 LTM.
3Convenzioni per impianti nuovi, per impianti rimessi in servizio e in caso di cambio di gestore possono essere concluse in qualsiasi momento; la loro scadenza è stabilita in base alla validità del rispettivo credito d’impegno di cui all’articolo 10 capoverso 9 LTM.
4La convenzione contiene in particolare:
a. una descrizione degli investimenti da effettuare;
b. l’importo massimo del contributo d’investimento della Confederazione;
c. i contributi d’investimento annuali della Confederazione previsti secondo il piano d’investimento inoltrato;
d. le direttive per il rapporto;
e. gli obblighi del gestore, in particolare di mantenere l’impianto in uno stato idoneo all'esercizio e sicuro per la durata di vita di 20 anni;
f. nel caso di progetti con volume di investimenti computabile superiore a cinque milioni di franchi, il volume da trasportare;
g. le modalità per la concessione, l’erogazione e la trasmissione dei contributi di trasbordo e di carico secondo l’articolo 26;
h. le modalità per i versamenti nonché per le prove necessarie a tal fine.