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Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 25 pagine

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Sezione 2: Contributi di trasbordo e di carico

Art. 13 Destinatari

(art. 14 cpv. 2 LTM)

1La Confederazione eroga i contributi di trasbordo e di carico ai gestori di binari di raccordo e di impianti di trasbordo TC.

2I contributi di trasbordo e di carico per carri ferroviari carichi, che vengono ricevuti o inviati su impianti di carico e scarico, sono erogati alla persona alla quale si fatturano i costi per il trasporto del carico.

Art. 14 Base di calcolo

(art. 14 cpv. 2 LTM)

1Il contributo di trasbordo e di carico è erogato per ogni carro ferroviario carico ricevuto o inviato.

2È erogato per un massimo di 8000 carri ferroviari carichi per binario di raccordo.

3Sono determinanti soltanto i volumi che non devono comunque essere trasportati su rotaia in virtù di disposizioni di legge o di oneri nelle licenze di costruzione e nelle autorizzazioni d’esercizio.

Art. 15 Importo del contributo

(art. 14 cpv. 2 LTM)

1Il contributo per carro ferroviario carico ricevuto o inviato ammonta a 40 franchi.

2In caso di aumento o riduzione del credito a preventivo per i contributi di trasbordo e di carico nel traffico merci ferroviario l’UFT può adeguare il contributo proporzionalmente all’aumento o alla riduzione.

Art. 16 Presupposti

(art. 14 cpv. 2 LTM)

1I contributi di trasbordo e di carico sono erogati per binari di raccordo e impianti di trasbordo TC, a condizione che esista una convenzione con il gestore dell’impianto secondo l’articolo 10 capoverso 6 LTM.

2I contributi di trasbordo e di carico per carri ferroviari carichi ricevuti o inviati su impianti di carico e scarico sono erogati su richiesta.

3I contributi per i binari di raccordo sono erogati soltanto se sull’impianto è raggiunto un volume minimo annuale di 720 carri ferroviari carichi ricevuti o inviati. Per nuove costruzioni e impianti di binari di raccordo rimessi in servizio il numero minimo si applica soltanto a partire dal sesto anno d’esercizio.

4L’UFT stabilisce il processo per l’erogazione dei contributi di trasbordo e di carico e le relative scadenze in una direttiva.