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Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 25 pagine

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Art. 28 Assegnazione

(art. 15 cpv. 2 LTM)

L’UFT assegna ai detentori di veicoli i contributi d’investimento mediante decisione. Nella decisione sono stabiliti i veicoli, con numero d’immatricolazione, di cui si finanzia l’equipaggiamento.

Art. 29 Coordinamento dei lavori di equipaggiamento

(art. 15 cpv. 2 e 4 LTM)

1Il settore istituisce un’organizzazione per l’equipaggiamento con il DAC.

2L’UFT può delegare a quest’organizzazione compiti preminenti concernenti l’equipaggiamento con il DAC.

3L’UFT concorda con essa per scritto in particolare:

a. contenuto e portata dei compiti;

b. indennizzo delle spese;

c. i diritti su sistemi e applicazioni informatici nonché dati.

4L’UFT può delegare all’organizzazione la gestione dei contributi d’investimento concessi in virtù delle decisioni sull’assegnazione di cui all’articolo 28.

5I costi non coperti pianificati per l’adempimento dei compiti delegati sono finanziati come uscite per beni e servizi subordinate mediante il credito d’impegno per l’introduzione dell’accoppiamento automatico digitale nel trasporto di merci per ferrovia7.

6L’organizzazione conclude con i detentori di veicoli interessati contratti scritti sui lavori che la stessa deve assumersi e sulla ripartizione dei costi. In tali contratti devono essere disciplinati i lavori che vanno oltre il contenuto e la portata secondo il capoverso 3 lettera a, fatturati alle condizioni di mercato.

Sezione 5: Contributi d’investimento per veicoli rispettosi del clima

Art. 30 Presupposti

(art. 16 cpv. 3 LTM)

Possono essere concessi contributi d’investimento per veicoli ferroviari rispettosi del clima e per battelli merci della navigazione interna, se immatricolati in Svizzera.

Art. 31 Contributi d’investimento

(art. 16 cpv. 3 LTM)

1La Confederazione accorda i contributi d’investimento sotto forma di contributi a fondo perso.

2Per le imbarcazioni l’importo dei contributi è calcolato in funzione dei costi supplementari dell’investimento in un veicolo con propulsioni a basse emissioni rispetto

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