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Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 25 pagine
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Art. 2 Trasporto di merci pericolose (ex art. 3)
(art. 7 cpv. 1 LTM)
Le imprese ferroviarie, di trasporto a fune e di navigazione possono limitare il riempimento, il carico e lo scarico di merci pericolose.
Capitolo 2: Contributi d’investimento e altri contributi
Sezione 1: Contributi d’investimento per impianti di trasbordo e di carico
Art. 3 Contributi d’investimento (ex art. 4)
(art. 10 cpv. 8 LTM)
1La Confederazione accorda i contributi d’investimento per la costruzione, l’ampliamento e il rinnovo di impianti di trasbordo e di carico ubicati in Svizzera sotto forma di contributi a fondo perso.
2Essa accorda i contributi d’investimento per la costruzione e l’ampliamento di impianti di trasbordo per il traffico combinato (impianti di trasbordo TC) all’estero sotto forma di contributi a fondo perso.
3L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) può esigere che i contributi a fondo perso siano garantiti da pegno immobiliare o garanzia bancaria.
Art. 4 Presupposti (ex art. 5)
(art. 10 cpv. 8 LTM)
1I contributi d’investimento sono accordati soltanto se i gestori degli impianti di trasbordo e di carico partecipano con mezzi propri e in misura adeguata ai costi computabili. La Confederazione tiene conto di eventuali promovimenti aggiuntivi di Cantoni e Comuni.
2È considerato gestore di un impianto la parte contraente che è responsabile dell’esercizio, in particolare del carico e dello scarico o del trasbordo delle merci. Se il gestore di un impianto non ne è al contempo il proprietario, prima di concludere la convenzione sull’assegnazione dei contributi d’investimento deve presentare all’UFT una procura che disciplini le competenze.
3I contributi d’investimento per progetti di costruzione e ampliamento con un volume di investimenti computabile superiore a cinque milioni di franchi sono accordati soltanto se sugli impianti interessati vengono trasportati annualmente almeno i seguenti volumi:
a. su binari di raccordo: 720 carri ferroviari carichi;
b. su impianti di trasbordo TC: 5000 unità di container standard (Twenty Foot Equivalent Units, TEU).