Progetto
Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 25 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 10Fedlex · Progetto
Art. 25 Funzionalità del DAC
La portata e la definizione delle funzionalità del DAC installato sono rette dalle specifiche tecniche di interoperabilità (STI). Il DAC installato deve comprendere almeno le seguenti funzionalità:
a. l’accoppiamento e lo sganciamento meccanici automatici;
b. l’accoppiamento e lo sganciamento automatici delle condotte d’aria dei freni;
c. l’accoppiamento e lo sganciamento automatici dei raccordi elettrici;
d. lo sganciamento manuale sicuro sulla sella di lancio;
e. la prova automatica dei freni;
f. il rilevamento digitale della disposizione dei carri e del loro orientamento nel treno;
g. l’informazione digitale sull’integrità del treno.
Art. 26 Importo dei contributi d’investimento
(art. 15 cpv. 4 LTM)
1Il contributo d’investimento per carri ferroviari costruiti a partire dal 2010 e immatricolati precedentemente al 1° gennaio 2026 o acquistati durante il periodo di validità del credito d’impegno per l’introduzione dell’accoppiamento automatico digitale nel trasporto di merci per ferrovia6 ammonta a 10 000 franchi.
2Il contributo per carri ferroviari costruiti nel periodo 1995–2009 ammonta a 5000 franchi.
3Il contributo per veicoli motore che a equipaggiamento concluso sono impiegati per almeno altri cinque anni ammonta a 75 000 franchi.
Art. 27 Domanda
1La domanda per la concessione di contributi d’investimento deve essere presentata all’UFT.
2La domanda deve essere corredata delle seguenti informazioni:
a. elenco dei veicoli con relativo numero d’immatricolazione;
b. anno di costruzione di ogni veicolo.
3L’UFT può, se necessario, esigere ulteriori documenti.
4Decide in merito alla domanda.
6 FF …