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Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 25 pagine

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Art. 25 Funzionalità del DAC

La portata e la definizione delle funzionalità del DAC installato sono rette dalle specifiche tecniche di interoperabilità (STI). Il DAC installato deve comprendere almeno le seguenti funzionalità:

a. l’accoppiamento e lo sganciamento meccanici automatici;

b. l’accoppiamento e lo sganciamento automatici delle condotte d’aria dei freni;

c. l’accoppiamento e lo sganciamento automatici dei raccordi elettrici;

d. lo sganciamento manuale sicuro sulla sella di lancio;

e. la prova automatica dei freni;

f. il rilevamento digitale della disposizione dei carri e del loro orientamento nel treno;

g. l’informazione digitale sull’integrità del treno.

Art. 26 Importo dei contributi d’investimento

(art. 15 cpv. 4 LTM)

1Il contributo d’investimento per carri ferroviari costruiti a partire dal 2010 e immatricolati precedentemente al 1° gennaio 2026 o acquistati durante il periodo di validità del credito d’impegno per l’introduzione dell’accoppiamento automatico digitale nel trasporto di merci per ferrovia6 ammonta a 10 000 franchi.

2Il contributo per carri ferroviari costruiti nel periodo 1995–2009 ammonta a 5000 franchi.

3Il contributo per veicoli motore che a equipaggiamento concluso sono impiegati per almeno altri cinque anni ammonta a 75 000 franchi.

Art. 27 Domanda

1La domanda per la concessione di contributi d’investimento deve essere presentata all’UFT.

2La domanda deve essere corredata delle seguenti informazioni:

a. elenco dei veicoli con relativo numero d’immatricolazione;

b. anno di costruzione di ogni veicolo.

3L’UFT può, se necessario, esigere ulteriori documenti.

4Decide in merito alla domanda.

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