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Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 25 pagine

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5L’assegnazione dei contributi d’investimento decade se l’inizio dei lavori o l’acquisizione non avviene durante il periodo di validità della convenzione.

6A costruzione iniziata o ad acquisizione conclusa non vengono assegnati contributi d’investimento, eccetto che l’UFT abbia autorizzato l’inizio anticipato dei lavori o l’acquisizione anticipata.

7Se durante il periodo di validità di una convenzione si constatano deroghe alle ipotesi di fondo, le parti avviano trattative al fine di adeguare la convenzione stessa.

Art. 11 Versamento (ex art. 12)

(art. 10 cpv. 8 LTM)

1L’UFT dispone il versamento dei contributi d’investimento dopo aver verificato che le misure di cui alla convenzione sono state attuate.

2In caso di progetti con contributi d’investimento superiori a cinque milioni di franchi sono possibili, su richiesta, acconti proporzionali fino a un massimo dell’80 per cento dei contributi d’investimento.

Art. 12 Restituzione (ex art. 14)

1L’UFT esige la restituzione integrale dei contributi d’investimento per nuove costruzioni e ampliamenti con volume di investimenti computabile superiore a cinque milioni di franchi se entro cinque anni dal loro ottenimento non è stato raggiunto il volume minimo presupposto per un promovimento secondo l’articolo 4 capoverso 4.

2Esige la restituzione proporzionale dei contributi d’investimento per nuove costruzioni e ampliamenti con volume di investimenti computabile superiore a cinque milioni di franchi se il volume di trasporto stabilito non viene raggiunto. L’importo da restituire è ridotto tenendo conto di una durata di vita dell’impianto di 20 anni.

3Esige la restituzione proporzionale dei contributi d’investimento per nuove costruzioni e ampliamenti se lo stato dell’impianto promosso non è più idoneo all’esercizio prima della scadenza della durata di vita di 20 anni.

4Se vi è un cambio di gestore nei 20 anni della durata di vita, l’UFT rinuncia a una restituzione se il nuovo gestore si fa carico degli obblighi contenuti nella convenzione con il gestore precedente.

5L’UFT esige la restituzione integrale o parziale dei contributi d’investimento se non è garantito l’accesso non discriminatorio all’impianto di trasbordo TC sovvenzionato. La restituzione è gravata dell’interesse annuo del 5 per cento a contare dal momento del pagamento.

6In casi di rigore l’UFT può rinunciare a esigere la restituzione integrale o parziale.