Progetto
Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 25 pagine
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Art. 17 Prova
Tutti i documenti e i giustificativi essenziali per l’erogazione dei contributi di trasbordo e di carico devono essere conservati per cinque anni e presentati, su richiesta, all’UFT.
Sezione 3: Contributi d’investimento per innovazioni tecniche nel settore del trasporto di merci per ferrovia e per idrovia
Art. 18 Presupposti (ex art. 19)
(art. 15 cpv. 4 LTM)
Possono essere concessi contributi d’investimento per le innovazioni tecniche nel settore del trasporto di merci per ferrovia e per idrovia che:
a. consentono di trasportare merci in modo più efficiente o rispettoso delle risorse;
b. servono a incentivare applicazioni sperimentali o applicazioni pilota; o
c. agevolano e accelerano la migrazione a nuovi standard tecnici.
Art. 19 Costi computabili (ex art. 20)
(art. 15 cpv. 4 LTM)
1Sono computabili in particolare i costi della progettazione, dell’acquisizione e dell’onere di lavoro proprio, indispensabile, connesso con il progetto.
2Non sono computabili i costi per:
a. studi generali, studi preliminari e studi di fattibilità;
b. la ricerca pura in rapporto con innovazioni tecniche.
Art. 20 Domanda (ex art. 21)
(art. 15 cpv. 4 LTM)
1La domanda per la concessione di contributi d’investimento deve essere presentata all’UFT.
2La domanda deve essere corredata delle seguenti informazioni:
a. una descrizione completa delle innovazioni e della loro utilità per il trasporto di merci per ferrovia o per idrovia;
b. un preventivo;
c. indicazioni su contributi assegnati da poteri pubblici e da terzi;
d. il contributo richiesto alla Confederazione e la sua distribuzione sull’arco degli anni;
e. un piano di progetto con obiettivi intermedi per l’ottenimento delle omologazioni tecniche e delle autorizzazioni d’esercizio necessarie per le innovazioni.
3L’UFT può, se necessario, esigere ulteriori documenti.