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Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 25 pagine

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all’investimento in un veicolo convenzionale nonché dell’impatto sulla riduzione di gas a effetto serra e inquinanti atmosferici.

3L’aliquota del contributo federale ammonta, considerato l’interesse proprio del richiedente, al massimo al 50 per cento dei costi supplementari di cui al capoverso 2.

Art. 32 Domanda

(art. 16 cpv. 3 LTM)

1La domanda per la concessione di contributi d’investimento deve essere presentata all’UFT.

2La domanda deve essere corredata delle seguenti informazioni:

a. una descrizione completa dell’equipaggiamento o del nuovo acquisto e del suo impatto sulla riduzione di gas a effetto serra e inquinanti atmosferici;

b. un preventivo e un’offerta comparativa per un battello a propulsione convenzionale;

c. indicazioni su contributi assegnati da poteri pubblici e da terzi;

d. il contributo richiesto alla Confederazione.

3L’UFT può, se necessario, esigere ulteriori documenti.

4Decide in merito alla domanda.

Art. 33 Assegnazione

(art. 16 cpv. 3 LTM)

1L’UFT assegna i contributi d’investimento mediante decisione o convenzione. Ivi stabilisce l’aliquota del contributo, i costi computabili e l’importo massimo del contributo d’investimento.

2I contributi d’investimento ai sensi dell’articolo 16 LTM non sono accordati per progetti ai quali sono già stati assegnati contributi dei poteri pubblici in virtù di altre basi legali oppure i contributi della Confederazione sono adeguatamente ridotti.

Sezione 6: Contributi d’esercizio

Art. 34 Traffico combinato transalpino (ex art. 15)

(art. 8 LTrasf)

1Nel traffico combinato transalpino non accompagnato, su distanze superiori a 600 chilometri, e nel traffico combinato transalpino accompagnato, la Confederazione indennizza alle imprese di trasporto ferroviario e a terzi i costi non coperti delle offerte di trasporto da essa ordinate ed effettivamente fornite.

2L’UFT stabilisce le scadenze delle singole fasi della procedura di ordinazione e le aliquote massime dei contributi.

3Nel traffico combinato transalpino non accompagnato, su distanze inferiori a 600 chilometri, la Confederazione può erogare un'indennità forfettaria per spedizione.