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Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 25 pagine

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3Le decisioni di assegnazione esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono valide secondo il diritto anteriore.

4Per i binari di raccordo per i quali all’entrata in vigore della presente ordinanza è pendente una domanda di costruzione, la procedura di rilascio della licenza di costruzione è retta dal diritto anteriore.

5Fino al 31 dicembre 2028, in deroga all’articolo 10 capoverso 2 è possibile concludere le convenzioni secondo l’articolo 10 per una durata inferiore al periodo di validità del credito d’impegno secondo l’articolo 10 capoverso 9 LTM.

Art. 54 Entrata in vigore

1La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter

Il Cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi