Progetto
Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 25 pagine
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4Decide in merito alla domanda dopo aver sentito il settore interessato.
Art. 21 Assegnazione (ex art. 22)
(art. 15 cpv. 3 LTM)
1L’UFT assegna i contributi d’investimento mediante decisione o convenzione. Ivi stabilisce l’aliquota del contributo, i costi computabili e l’importo massimo del contributo d’investimento.
2I contributi d’investimento ai sensi dell’articolo 15 LTM non sono accordati per progetti ai quali sono già stati assegnati contributi dei poteri pubblici in virtù di altre basi legali oppure i contributi della Confederazione sono adeguatamente ridotti.
Art. 22 Rapporto (ex art. 23)
(art. 15 cpv. 4 LTM)
1Il richiedente presenta all’UFT un rapporto sull’attuazione dell’innovazione tecnica, i risultati pratici e il beneficio effettivo per il trasporto di merci per ferrovia o per idrovia.
2I contenuti del rapporto non sono considerati segreti professionali, di fabbricazione o d’affari ai sensi della legge del 17 dicembre 20044 sulla trasparenza (LTras).
Sezione 4: Contributi d’investimento per l’accoppiamento automatico digitale
Art. 23 Contributi d’investimento
(art. 15 cpv. 2 LTM)
La Confederazione può accordare ai detentori di veicoli con sede in Svizzera un contributo d’investimento una tantum per veicolo per l’equipaggiamento di carri ferroviari e veicoli motore con l’accoppiamento automatico digitale (DAC).
Art. 24 Presupposti
(art. 15 cpv. 2 LTM)
I contributi d’investimento sono erogati soltanto se:
a. i veicoli sono chiaramente identificabili dal numero d’immatricolazione;
b. i veicoli sono iscritti con tutti i pertinenti dati nel registro dei veicoli immatricolati secondo l’articolo 17a della legge federale del 20 dicembre 19575 sulle ferrovie (Lferr).