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Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 25 pagine

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4Per i volumi minimi sono determinanti soltanto i volumi che non devono comunque essere trasportati su rotaia in virtù di disposizioni di legge o di oneri nelle licenze di costruzione e nelle autorizzazioni d’esercizio.

Art. 5 Concessione dell’accesso non discriminatorio agli impianti (ex art.

6)

(art. 10 cpv. 7 e art. 32 cpv. 2 LTM)

1I proprietari e i gestori degli impianti di trasbordo TC sovvenzionati dalla Confederazione concedono l’accesso non discriminatorio a tali impianti:

a. attenendosi, per il proprio uso degli impianti, alle stesse norme applicabili a terzi per l’attribuzione delle capacità, la fornitura dei servizi e il calcolo dei prezzi;

b. riservando a terzi uguali condizioni e trattamento nell’attribuzione delle capacità, nella fornitura dei servizi e nel calcolo dei prezzi;

c. pubblicando le condizioni fondamentali dell’accesso, dell’attribuzione delle capacità, della fornitura dei servizi, della procedura e i prezzi;

d. pubblicando i servizi offerti e i relativi prezzi (comprese le condizioni per gli sconti e gli accordi quadro pluriennali).

2I proprietari e i gestori degli impianti sovvenzionati dalla Confederazione devono garantire la confidenzialità dei dati di terzi.

Art. 6 Concessione dell’accesso non discriminatorio ai servizi nel trasporto

di merci per ferrovia (ex art. 6a)

(art. 13 cpv. 5 e art. 32 cpv. 2 LTM)

Le imprese che forniscono servizi nel quadro dell’invio di convogli, carri o gruppi di carri tra infrastruttura ferroviaria e binari di raccordo o impianti di trasbordo TC garantiscono l’accesso non discriminatorio a tali servizi:

a. attenendosi, per il proprio uso, alle stesse norme applicabili a terzi per la fornitura dei servizi e il calcolo dei prezzi;

b. riservando a terzi uguali condizioni e trattamento nella fornitura dei servizi, nell’attribuzione delle risorse e nel calcolo dei prezzi;

c. pubblicando le condizioni fondamentali per la fornitura dei servizi, per la pianificazione e l’attribuzione delle risorse nonché per il calcolo dei prezzi.

Art. 7 Costi computabili (ex art. 7)

(art. 10 cpv. 4 e 8 LTM)

1Per determinare l’importo dei contributi d’investimento l’UFT stabilisce i costi computabili per elemento mediante importi forfettari. Per gli elementi per i quali non può stabilire un importo forfettario, il calcolo dei costi computabili è effettuato mediante aliquote massime. L’UFT stabilisce gli importi e le aliquote massime in una direttiva.