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Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 22 pagine

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Operazioni spaziali. LF «%ASFF_YYYY_ID»

b. le condizioni e gli oneri contenuti nell’autorizzazione originale.

3È fatta salva la conclusione di un trattato internazionale sul trasferimento delle operazioni spaziali che potrebbe essere richiesta in base alla legislazione estera.

Sezione 7: Responsabilità e assicurazione di responsabilità civile

Art. 23 Responsabilità in caso di danni alla superficie terrestre o a un

aeromobile in volo

1Se un oggetto spaziale iscritto nel registro spaziale o per il cui esercizio la Svizzera ha rilasciato un’autorizzazione provoca danni alla superficie terrestre o a un aeromobile in volo, l’operatore è responsabile dei danni, indipendentemente dalla propria colpa.

2L’operatore è esonerato dalla responsabilità se dimostra che il danno è stato provocato da forza maggiore oppure da colpa grave della persona danneggiata o di un terzo e che:

a. le persone delle quali è responsabile non hanno colpa; e

b. nessun difetto dell’oggetto spaziale ha contribuito a provocare il danno.

3La responsabilità ai sensi della presente disposizione è esclusa se vi è una procedura di riparazione pendente ai sensi della Convenzione sulla responsabilità.

Art. 24 Responsabilità in caso di danni a o su un altro oggetto spaziale

Se un oggetto spaziale iscritto nel registro spaziale o per il cui esercizio la Svizzera ha rilasciato un’autorizzazione danneggia un altro oggetto spaziale al di fuori della superficie terrestre o provoca danni alle persone o alle cose a bordo di tale oggetto spaziale, l’operatore è responsabile del danno causato intenzionalmente o per negligenza.

Art. 25 Applicazione del Codice delle obbligazioni

Per il resto, la responsabilità è disciplinata dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni10.

Art. 26 Assicurazione di responsabilità civile

Nel caso di operazioni spaziali ad alto rischio, l’autorità di vigilanza può esigere, al momento del rilascio dell’autorizzazione, che il richiedente stipuli un’assicurazione di responsabilità civile con una determinata somma assicurata a copertura dei diritti di responsabilità civile o dei diritti di regresso della Confederazione. Il Consiglio federale può stabilire una somma assicurata minima.

10 RS 220