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Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 22 pagine
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Operazioni spaziali. LF «%ASFF_YYYY_ID»
2Può istituire un’autorità di vigilanza speciale per le operazioni spaziali delle unità amministrative militari.
Art. 30 Compiti dell’autorità di vigilanza
L’autorità di vigilanza svolge in particolare i seguenti compiti:
a. verifica se le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione ai sensi della presente legge sono soddisfatte e, se necessario, rilascia l’autorizzazione;
b. se richiesto dall’autorizzazione, dà il suo consenso al ricorso ad un’azienda terza;
c. verifica costantemente che le operazioni spaziali autorizzate si svolgano conformemente alla legge e all’autorizzazione; se necessario la vigilanza si estende anche alle aziende terze coinvolte;
d. sulla base delle relazioni finanziarie e delle eventuali notifiche, nonché delle informazioni richieste all’operatore, valuta la necessità di attivare il piano di emergenza contro il rischio di insolvenza;
e. esegue tutti gli ordini del Consiglio federale relativi alla presente legge.
Art. 31 Obbligo di informazione e di collaborazione
1L’operatore e le aziende terze eventualmente coinvolte sono tenuti a fornire all’autorità di vigilanza tutte le informazioni necessarie per l’esercizio della vigilanza e la gestione del registro spaziale (art. 39) e a consegnare gli appositi documenti. Nella misura in cui ciò è necessario per l’esercizio della vigilanza devono concedere all’autorità di vigilanza libero accesso ai beni fondiari e agli impianti tecnici e coadiuvarla a titolo gratuito nelle attività di esame e di controllo.
2In caso di violazione di uno di questi obblighi l’autorità di vigilanza può infliggere una sanzione ai sensi dell’articolo 46.
Art. 32 Consultazione di singoli esperti
1Se necessario, l’autorità di vigilanza si rivolge a esperti indipendenti o a organizzazioni competenti per l’esercizio della sua vigilanza e conferisce loro mandati di verifica precisamente definiti.
2La legge federale del 21 giugno 201911 sugli appalti pubblici (LAPub) non è applicabile a questi mandati.
3I mandatari di cui al capoverso 1 con sede o domicilio in Svizzera sono soggetti al segreto d’ufficio secondo l’articolo 320 del Codice penale svizzero12. Per quanto riguarda i mandatari con sede o domicilio all’estero il rispetto del segreto deve essere garantito per contratto.
11 RS 172.056.1
12 RS 311.0