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Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 22 pagine
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Operazioni spaziali. LF «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 33 Misure
1Se l’autorità di vigilanza constata una violazione della legge, impone all’operatore un termine per il ripristino di una situazione conforme.
2Se l’operatore non ripristina la conformità legale entro il termine stabilito, l’autorità di vigilanza infligge una sanzione ai sensi dell’articolo 46.
3Se dopo che è stata inflitta la sanzione l’illegalità persiste, l’autorità di vigilanza incarica un’altra azienda di adempiere gli obblighi di cui all’articolo 16 a spese dell’operatore. In alternativa, può chiedere a un’altra unità amministrativa o a un’organizzazione internazionale che svolge operazioni spaziali di adempiere tali obblighi.
4Se vi sono indizi di un possibile fallimento dell’operatore e se nell’autorizzazione non gli è stata concessa alcuna agevolazione ai sensi dell’articolo 10, l’autorità di vigilanza ordina l’attivazione del piano d’emergenza.
5Se l’autorità di vigilanza constata che l’operatore non è più in grado di o non è disposto a garantire il corretto svolgimento delle sue operazioni, ritira l’autorizzazione e incarica un altro titolare di autorizzazione o chiede a un’organizzazione internazionale idonea, dietro adeguata remunerazione, di rilevare temporaneamente le operazioni dell’operatore se ciò è necessario per motivi di sicurezza e se non è stato concluso alcun rilevamento per via contrattuale. Nei limiti della capacità finanziaria dell’operatore originario, l’autorità di vigilanza addebita i costi della misura a quest’ultimo.
6Se esiste un pericolo immediato per la sicurezza e la salute delle persone, per gli interessi di sicurezza nazionale o per l’ambiente sulla Terra, nello spazio aereo o nello spazio extra-atmosferico, l’autorità di vigilanza può ordinare a un altro operatore di adottare senza indugio le misure necessarie.
Art. 34 Inchiesta relativa a infortuni e incidenti gravi
1Il Consiglio federale può stabilire che per ogni infortunio e incidente grave durante lo svolgimento di operazioni spaziali sia aperta un’inchiesta intesa a chiarirne le circostanze, lo sviluppo e le cause.
2Può incaricare un’organizzazione idonea a svolgere l’inchiesta.
3La LAPub13 non è applicabile all’attribuzione di questi mandati.
4Il Consiglio federale disciplina la procedura e la copertura delle spese generate dall’inchiesta.
Art. 35 Rimedi giuridici
1I ricorsi contro le decisioni dell’autorità di vigilanza sono retti dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.
2I ricorsi contro le decisioni di cui all’articolo 33 capoverso 6 non hanno effetto sospensivo; è esclusa la concessione dell’effetto sospensivo nel singolo caso.