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Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 22 pagine

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Operazioni spaziali. LF «%ASFF_YYYY_ID»

2Il trasferimento dell’autorizzazione deve essere comunicato preventivamente all’autorità di vigilanza.

3È soggetto all’approvazione dell’autorità di vigilanza se l’autorizzazione è stata rilasciata senza alcuna agevolazione ai sensi dell’articolo 10.

4L’autorità di vigilanza concede l’approvazione se l’azienda che rileva l’autorizzazione dimostra di soddisfare le condizioni organizzative, finanziarie e di personale per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettere a- d nonché j e k. Può vincolare l’approvazione al rispetto di condizioni concernenti le modalità di trasferimento dell’autorizzazione.

5Qualora l’autorizzazione non sia modificata, l’azienda che rileva l’autorizzazione è tenuta ad adempiere gli obblighi conformemente all’autorizzazione originaria.

Art. 20 Trasferimento a un ente estero

1Se le operazioni autorizzate devono essere trasferite a un’azienda o a un’organizzazione di diritto pubblico non soggetta alla sovranità svizzera deve essere concluso preventivamente un trattato internazionale con lo Stato che esercita la sovranità su tale azienda.

2Le operazioni possono essere trasferite soltanto se lo Stato in questione dà alla Svizzera un’assicurazione giuridicamente vincolante che si assumerà la responsabilità delle operazioni originariamente autorizzate dalla Svizzera e rimborserà alla Svizzera eventuali risarcimenti che potrebbe essere obbligata a pagare in base al diritto internazionale.

3L’autorizzazione rilasciata secondo la presente legge decade in seguito al trasferimento delle operazioni all’altra azienda.

Sezione 6: Operazioni spaziali autorizzate da un’autorità estera

Art. 21 Obblighi di notifica e di fornire giustificativi

Il Consiglio federale stabilisce quali fatti devono essere notificati o comprovati all’autorità di vigilanza da parte delle aziende che svolgono operazioni spaziali in base a un’autorizzazione estera e hanno sede in Svizzera.

Art. 22 Rilevamento di operazioni con autorizzazione estera

1Se un’azienda che ricade nel campo di applicazione della presente legge desidera rilevare le operazioni spaziali autorizzate da uno Stato estero deve prima richiedere l’autorizzazione ai sensi della presente legge.

2Nell’esaminare i requisiti per l’autorizzazione l’autorità di vigilanza tiene conto, per quanto possibile, dei seguenti elementi:

a. i giustificativi che attestano il rispetto dei requisiti in materia di sicurezza e di protezione dell’ambiente fornite dall’operatore originario all’autorità estera;