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Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 22 pagine
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Operazioni spaziali. LF «%ASFF_YYYY_ID»
Sezione 10: Operazioni spaziali della Confederazione
Art. 36 Operazioni spaziali delle unità amministrative civili
1Se un’unità dell’Amministrazione federale centrale civile o un’unità amministrativa decentralizzata senza personalità giuridica o un istituto di diritto pubblico della Confederazione desidera svolgere operazioni spaziali deve ottenere l’approvazione dell’autorità di vigilanza.
2Si applicano per analogia le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 9 con le seguenti eccezioni:
a. stipula di un’assicurazione di responsabilità civile (art. 9 cpv. 1 lett. j);
b. piano finanziario d’emergenza (art. 9 cpv. 1 lett. k).
3Se l’autorità di vigilanza rifiuta l’approvazione, la sua decisione può essere impugnata presso il dipartimento a cui è subordinata. Se quest’ultimo conferma la decisione, il dipartimento a cui appartiene l’unità amministrativa richiedente può chiedere al Consiglio federale di decidere sulla controversia.
4Le disposizioni della presente legge si applicano allo svolgimento delle operazioni spaziali senza restrizioni, ad eccezione delle sanzioni di cui all’articolo 46.
5In caso di violazione della legge da parte di un’unità amministrativa civile, l’autorità di vigilanza può chiedere al dipartimento a cui l’unità è subordinata di emanare le necessarie direttive.
Art. 37 Operazioni spaziali delle unità amministrative militari
1Fatto salvo l’articolo 38, il Consiglio federale stabilisce quali disposizioni della presente legge si applicano anche alle unità amministrative militari per motivi di sicurezza, per garantire la sostenibilità a lungo termine delle operazioni spaziali nonché per evitare l’inquinamento ambientale sulla Terra e nello spazio (compresi gli altri corpi celesti).
2Può emanare disposizioni speciali per le operazioni di tali unità.
3È considerata unità amministrativa militare anche il Servizio delle attività informative della Confederazione.
Art. 38 Responsabilità
La Confederazione risponde esclusivamente secondo la presente legge dei danni causati da operazioni spaziali di unità dell’Amministrazione federale centrale e decentralizzata nonché di unità rese autonome ai sensi dell’articolo 8 capoverso 5 della legge del 21 marzo 199714 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA).