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Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 22 pagine
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Operazioni spaziali. LF «%ASFF_YYYY_ID»
3. Legge del 30 aprile 199721 sulle telecomunicazioni
Art. 25 cpv. 1, primo periodo
1L’UFCOM gestisce nel rispetto degli accordi internazionali lo spettro delle frequenze nonché i diritti d’utilizzazione delle frequenze appartenenti alla Svizzera e tutte le relative posizioni orbitali in vista dell’esercizio di satelliti. …
Art. 25a Registrazione ai fini della pubblicazione, del coordinamento e
della notifica dei diritti d’utilizzazione delle frequenze per l’esercizio di satelliti
1I diritti d’utilizzazione delle frequenze appartenenti alla Svizzera e tutte le relative posizioni orbitali in vista dell’esercizio di satelliti nello spazio extra-atmosferico sono attribuiti secondo una procedura di coordinamento condotta conformemente agli accordi internazionali.
2Su richiesta l’UFCOM si occupa della registrazione ai fini della pubblicazione, del coordinamento e della notifica presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni e attribuisce al richiedente, mediante una concessione di radiocomunicazione, i diritti d’utilizzazione delle frequenze e tutte le relative posizioni orbitali.
3Oltre alle condizioni per il rilascio della concessione di cui all’articolo 23, chiunque vuole ottenere una concessione di radiocomunicazione per i diritti svizzeri d’utilizzazione delle frequenze in vista dell’esercizio di satelliti e per tutte le relative posizioni orbitali deve:
a. avere il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera;
b. rispettare le condizioni stabilite dall’UFCOM nell’ambito della procedura di coordinamento di cui al capoverso 1; e
c. farsi carico dei costi relativi alla procedura presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni.
4L’UFCOM può respingere una procedura ai sensi del capoverso 2 se l’utilizzazione delle frequenze richiesta è in conflitto con interessi pubblici.
21 RS 784.10