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Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 22 pagine
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Operazioni spaziali. LF «%ASFF_YYYY_ID»
4L’autorità di vigilanza modifica l’autorizzazione a condizione che il nuovo utilizzo previsto soddisfi le disposizioni applicabili del diritto nazionale e internazionale.
Art. 14 Ricorso ad aziende terze
1Per lo svolgimento di operazioni spaziali l’operatore può ricorrere ad aziende terze soltanto se queste ultime:
a. dispongono delle attrezzature tecniche necessarie nonché di personale specializzato, competente e affidabile;
b. svolgono autonomamente i compiti loro assegnati;
c. forniscono all’operatore la garanzia contrattuale di svolgere i compiti assegnati conformemente all’autorizzazione e nel rispetto dell’obbligo di diligenza (art. 12).
2Qualora constati che queste condizioni non sono più adempiute, deve interrompere immediatamente la collaborazione.
Art. 15 Obblighi di notifica
1L’operatore deve notificare all’autorità di vigilanza:
a. qualsiasi fatto che possa compromettere il corretto svolgimento delle operazioni spaziali autorizzate, in particolare quelli che potrebbero rendere necessaria una modifica dell’autorizzazione;
b. l’imminente cessazione delle operazioni spaziali;
c. altri fatti indicati dal Consiglio federale nelle disposizioni d’esecuzione.
2Se un’operazione spaziale si discosta dal normale svolgimento e c’è il rischio che un satellite o un altro oggetto spaziale precipiti al suolo, l’operatore deve informare immediatamente la Centrale nazionale d’allarme e l’autorità di vigilanza.
Art. 16 Assunzione di obblighi di un’altra azienda
1Dietro adeguata remunerazione, l’autorità di vigilanza può obbligare un operatore a:
a. rilevare temporaneamente le operazioni di un’altra azienda se queste sono svolte senza autorizzazione o se l’autorizzazione è stata revocata e non è stato concluso un trasferimento contrattuale della stessa;
b. adottare misure sostitutive per gli obblighi di un altro operatore se quest’ultimo non è in grado di adempiere autonomamente tali obblighi.
2Gli obblighi di cui al capoverso 1 sono soggetti alla condizione che l’operatore possa adempierli con le proprie attrezzature e il proprio personale. Se necessario devono essergli trasferiti i necessari diritti di utilizzo delle frequenze.