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Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 22 pagine
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Operazioni spaziali. LF «%ASFF_YYYY_ID»
Sezione 8: Procedura in caso di domanda di riparazione da parte della Confederazione ai sensi della Convenzione sulla responsabilità e regresso
Art. 27 Procedura
1Se una persona fisica o giuridica che ha il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera (soggetto giuridico svizzero) ha subìto un danno causato da un oggetto spaziale per il cui esercizio è stata rilasciata un’autorizzazione da parte di uno Stato estero, può presentare all’autorità federale competente una domanda di riparazione ai sensi degli articoli VIII-XXII della Convenzione sulla responsabilità.
2L’autorità entra in materia se la persona danneggiata non può ottenere la riparazione in virtù di un regime nazionale di responsabilità esistente nello Stato che ha autorizzato l’operazione spaziale in questione ed equivalente a quello previsto dal diritto svizzero. In tal caso la domanda di riparazione deve essere presentata allo Stato interessato.
3Se nessuno Stato ha concesso l’autorizzazione per l’operazione spaziale all’origine del danno, l’autorità federale competente indirizza la domanda di riparazione a uno o più Stati che possono essere considerati Stati di lancio ai sensi dell’articolo I lettera c della Convenzione sulla responsabilità.
4Se, per motivi di opportunità, si considera l’idea di rinunciare all’avvio di una procedura di riparazione ai sensi degli articoli VIII-XXII della Convenzione sulla responsabilità, l’autorità federale competente presenta un’apposita domanda al Consiglio federale. Se il Consiglio federale approva la domanda, l’autorità federale competente copre il danno subìto dal soggetto giuridico svizzero.
5Se la Confederazione ha ottenuto una riparazione in virtù della procedura di cui agli articoli VIII-XXII della Convenzione sulla responsabilità, l’autorità competente la trasferisce al soggetto giuridico danneggiato. Può dedurre una quota appropriata delle spese procedurali.
Art. 28 Regresso
1Se, in base alla Convenzione sulla responsabilità, la Confederazione deve coprire un danno, essa può far valere il regresso contro l’operatore dell’oggetto spaziale che ha causato il danno.
2Nell’esercitare il regresso, d’intesa con l’autorità di vigilanza, l’autorità competente provvede affinché le operazioni spaziali possano proseguire oppure essere portate a termine conformemente alla legge e all’autorizzazione.
Sezione 9: Vigilanza e rimedi giuridici
Art. 29 Autorità di vigilanza
1Il Consiglio federale designa l’autorità di vigilanza.