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Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 22 pagine

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Operazioni spaziali. LF «%ASFF_YYYY_ID»

c. iscrizione nel registro spaziale nonché modifica o cancellazione delle voci corrispondenti.

Art. 44 Aliquote degli emolumenti

Il Consiglio federale determina le aliquote degli emolumenti.

Art. 45 Spese

1Le spese per i servizi forniti da terzi, in particolare per i mandati di verifica e le perizie disposte da un operatore, possono essere fatturate in tutto o in parte separatamente.

2Se emerge che un mandato di verifica o una perizia comportano costi elevati, l’autorità di vigilanza informa il richiedente e gli dà la possibilità di ritirare la domanda. A tale scopo, fissa un termine adeguato.

Sezione 13: Sanzioni

Art. 46

1L’autorità di vigilanza competente può condannare a versare un importo che può raggiungere il 10 per cento della cifra d’affari annua media realizzata nel corso degli ultimi tre esercizi i seguenti soggetti:

a. le aziende che utilizzano un oggetto spaziale senza l’autorizzazione richiesta;

b. gli operatori e le aziende terze associate che violano gravemente gli obblighi derivanti da disposizioni legali, condizioni di autorizzazione o decisioni di vigilanza concernenti la sicurezza delle operazioni spaziali o la prevenzione dell’inquinamento ambientale e dei detriti spaziali;

c. gli operatori che, in violazione dell’articolo 14, ricorrono ad aziende terze o trasferiscono l’autorizzazione a un altro soggetto giuridico in violazione dell’articolo 19 o dell’articolo 20.

2Può infliggere una sanzione per un importo massimo di 100 000 franchi contro i seguenti soggetti:

a. gli operatori e le aziende terze associate che violano lievemente gli obblighi derivanti da disposizioni legali, condizioni di autorizzazione o decisioni di vigilanza concernenti la sicurezza delle operazioni spaziali o la prevenzione dell’inquinamento ambientale e dei detriti spaziali;

b. gli operatori che violano gli obblighi di notifica di cui agli articoli 15 e 19 capoverso 2 o che forniscono in proposito informazioni false o incomplete;

c. le aziende soggette alla sovranità svizzera che in virtù di un’autorizzazione estera svolgono operazioni spaziali e violano gli obblighi di notifica e di fornire giustificativi di cui all’articolo 21 o che forniscono in proposito informazioni false o incomplete;