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Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 22 pagine

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Operazioni spaziali. LF «%ASFF_YYYY_ID»

Sezione 4: Revoca, ritiro e modifica dell’autorizzazione

Art. 17 Revoca e ritiro

1L’autorità di vigilanza può revocare l’autorizzazione se il titolare dell’autorizzazione non ha iniziato l’operazione spaziale entro il termine prestabilito.

2Può ritirare l’autorizzazione se:

a. una o più condizioni necessarie per il rilascio dell’autorizzazione non sono più soddisfatte;

b. l’autorità competente ha rifiutato di concedere all’operatore i necessari diritti di utilizzo delle frequenze o li ha ritirati;

c. l’operatore viola gli obblighi che gli sono stati imposti e non è in grado di o non è disposto a garantire il corretto svolgimento delle sue operazioni;

d. un’azienda terza che utilizza un oggetto spaziale dell’operatore viola la legislazione applicabile all’utilizzo e l’illegalità non può essere sanata dall’intervento dell’autorità di vigilanza competente.

3Se l’autorizzazione è stata ritirata a causa di un comportamento illecito da parte dell’operatore o dell’azienda terza che utilizza l’oggetto spaziale e nessun altro titolare di autorizzazione subentra nell’esercizio dell’oggetto spaziale per un utilizzo legalmente conforme, ove possibile e ragionevole l’operatore originario deve mettere fuori servizio l’oggetto spaziale e riportarlo sulla Terra, lasciarlo disintegrare nell’atmosfera terrestre oppure collocarlo in un’orbita cimitero.

4L’autorità di vigilanza gli impone un termine adeguato. In caso di inosservanza, l’autorità di vigilanza organizzerà un’apposita misura sostitutiva a spese dell’operatore originario.

5La revoca e il ritiro di un’autorizzazione a causa di un comportamento illecito non danno diritto a una riparazione in caso di danni.

Art. 18 Modifica

L’autorità di vigilanza può modificare l’autorizzazione se:

a. l’operatore lo richiede per tenere conto di cambiamenti significativi delle circostanze;

b. ciò è necessario per garantire che le operazioni siano svolte in maniera sicura e conforme alla legge.

Sezione 5: Trasferimento di operazioni spaziali autorizzate a un’altra azienda

Art. 19 Trasferimento a un’azienda svizzera

1L’operatore può trasferire le operazioni spaziali autorizzate a un’altra azienda soggetta alla sovranità svizzera trasferendole l’autorizzazione.