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Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 22 pagine
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Operazioni spaziali. LF «%ASFF_YYYY_ID»
g. Convenzione sulla responsabilità: convenzione del 29 marzo 19724 sulla responsabilità internazionale per danni cagionati da oggetti spaziali;
h. Convenzione sull’immatricolazione: la convenzione del 12 novembre 19745 sull’immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico.
Art. 4 Campo di applicazione
La legge comprende le operazioni spaziali svolte:
a. in territorio svizzero;
b. su imbarcazioni, piattaforme galleggianti o aeromobili immatricolati in Svizzera;
c. al di fuori del territorio svizzero da aziende con sede in Svizzera.
Art. 5 Esclusione dal campo di applicazione
1Se l’azienda interessata dimostra che la sua operazione spaziale è autorizzata e controllata da uno Stato estero e che è previsto di iscrivere l’oggetto spaziale o gli oggetti spaziali che gestisce nell’apposito registro di tale Stato, le corrispondenti disposizioni della presente legge non sono applicabili.
2L’esercizio della vigilanza da parte di uno Stato estero in territorio svizzero o su imbarcazioni o aeromobili immatricolati in Svizzera deve fondarsi su una base legale internazionale.
3Sono considerate Stati esteri anche le organizzazioni internazionali che hanno assunto i diritti e gli obblighi del Trattato sullo spazio, della Convenzione sulla responsabilità e della Convenzione sull’immatricolazione conformemente alle disposizioni applicabili del diritto internazionale.
Art. 6 Applicazione del diritto svizzero agli oggetti spaziali
Il diritto svizzero si applica agli oggetti spaziali iscritti nel registro spaziale sulla base di un’autorizzazione rilasciata in virtù della presente legge o di un accordo internazionale.
Art. 7 Prescrizioni complementari per le operazioni spaziali
1L’utilizzo di oggetti spaziali per le attività spaziali è regolato dalle prescrizioni che si applicano ad attività simili sulla Terra.
2In mancanza di tali prescrizioni, il Consiglio federale può stabilire requisiti minimi per l’utilizzo di oggetti spaziali al fine di:
a. prevenire danni alle persone e alle cose;
b. limitare l’inquinamento ambientale sulla Terra e nello spazio; e