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Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 22 pagine

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Operazioni spaziali. LF «%ASFF_YYYY_ID»

Sezione 15: Cooperazione internazionale e assistenza amministrativa

Art. 48 Cooperazione internazionale

1Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali nel campo d’applicazione della presente legge. Sono fatti salvi i trattati internazionali di cui all’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.18 nonché i trattati internazionali che comportano spese uniche di oltre cinque milioni di franchi o spese ricorrenti di oltre due milioni di franchi all’anno.

2In particolare, può concludere accordi concernenti:

a. lo sviluppo di operazioni spaziali sicuro e conforme al diritto internazionale;

b. la prevenzione dell’inquinamento ambientale causato dalle operazioni spaziali e la prevenzione dei detriti spaziali;

c. la vigilanza sugli operatori e sulle aziende terze associate, compreso il relativo scambio di informazioni sui dati relativi alle operazioni spaziali e sul loro trattamento;

d. la delega di alcuni poteri di vigilanza a organizzazioni internazionali di diritto pubblico;

e. la fornitura di assistenza amministrativa internazionale per sanzionare gli operatori che violano il diritto nazionale o internazionale applicabile;

f. la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche di diritto pubblico o privato.

Art. 49 Assistenza amministrativa

1L’autorità di vigilanza supporta i servizi competenti per le singole operazioni e attività spaziali nonché le autorità di perseguimento penale nello svolgimento dei propri compiti; a tal fine può comunicare loro, in formato cartaceo o per via elettronica, i seguenti dati personali:

a. i dati contenuti nelle domande di autorizzazione e raccolti durante la valutazione delle stesse, compresi quelli relativi alle qualifiche professionali e personali dei collaboratori del richiedente e alla sua capacità finanziaria;

b. i dati raccolti durante lo svolgimento dei compiti di vigilanza e l’esecuzione delle procedure sanzionatorie, compresi quelli relativi alle qualifiche professionali e personali dei collaboratori dell’operatore e alla sua capacità finanziaria.

2I servizi federali competenti per le singole operazioni e attività spaziali e le autorità preposte al controllo delle attività in questione o dei beni correlati supportano l’autorità di vigilanza nello svolgimento dei suoi compiti. Qualora necessario per l’esecuzione dei suoi compiti, possono comunicarle in formato cartaceo o per via elettronica i dati necessari, compresi i dati degni di particolare protezione.

18 RS 101