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Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 22 pagine
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Operazioni spaziali. LF «%ASFF_YYYY_ID»
3L’autorità di vigilanza può collaborare con autorità spaziali estere e istituzioni internazionali nella misura in cui:
a. ciò è necessario per l’esecuzione della presente legge o di normative estere pertinenti; e
b. l’autorità estera o l’istituzione internazionale è tenuta al segreto d’ufficio o a un corrispondente obbligo di riservatezza.
4Se un’autorità spaziale estera garantisce la reciprocità e la richiede per l’adempimento dei suoi compiti, l’autorità di vigilanza può comunicare all’autorità estera determinati dati raccolti nell’esercizio dei propri compiti.
5L’autorità di vigilanza può comunicare i dati all’autorità estera soltanto se, conformemente all’articolo 16 capoverso 1 LPD, il Consiglio federale ha constatato che lo Stato in questione garantisce una protezione adeguata dei dati. In mancanza di tale decisione del Consiglio federale, la comunicazione dei dati è consentita se l’autorità estera garantisce:
a. un livello di protezione adeguato ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 LPD;
b. che non comunicherà questi dati ad altre autorità e li utilizzerà soltanto per i suoi compiti di vigilanza; e
b. che in caso di procedimento penale i dati saranno acquisiti soltanto a posteriori, in conformità con le disposizioni sull’assistenza giudiziaria internazionale.
Sezione 16: Disposizioni finali
Art. 50 Esecuzione
1Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
2Esso può:
a. stabilire che gli operatori tengano conto, nelle loro attività, delle direttive, delle raccomandazioni e delle norme riconosciute a livello internazionale;
b. dichiarare tali strumenti direttamente applicabili o delegare tale potere all’autorità di vigilanza.
Art. 51 Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
Art. 52 Disposizioni transitorie
1Gli operatori devono comunicare le operazioni spaziali in corso all’autorità di vigilanza entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio federale definisce le informazioni da fornire mediante la comunicazione.