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Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 22 pagine
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Operazioni spaziali. LF «%ASFF_YYYY_ID»
d. gli operatori o le aziende terze associate che violano gli obblighi di informazione e di collaborazione di cui all’articolo 31 capoverso 1 o che forniscono in proposito informazioni false o incomplete.
3Per valutare l’importo della sanzione, tiene conto in particolare della gravità della violazione e delle condizioni finanziarie dell’azienda.
4Decide di non infliggere una sanzione se la violazione una tantum degli obblighi di cui al capoverso 2 lettera a non ha comportato un pericolo concreto per la sicurezza delle operazioni spaziali, un danno ambientale o la formazione di detriti spaziali.
5La condanna decade se la violazione degli obblighi è stata commessa più di quattro anni prima. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dall’ultimo giorno del comportamento inadempiente o dal giorno in cui si sarebbe dovuto adempiere all’obbligo di notifica.
6L’autorità di vigilanza può pubblicare le decisioni sanzionatorie e menzionare le aziende sanzionate.
Sezione 14: Protezione dei dati
Art. 47
1L’autorità di vigilanza tratta i dati concernenti le persone giuridiche necessari per l’esercizio dei propri compiti conformemente agli articoli 57h –57t LOGA16. Tali prescrizioni si applicano anche al trattamento dei dati delle imprese che svolgono operazioni spaziali sotto forma di società semplici.
2Nell’ambito delle procedure di autorizzazione e nell’esercizio dei propri compiti, l’autorità di vigilanza può trattare anche i seguenti dati personali nonché dati personali degni di particolare protezione ai sensi della legge federale del 25 settembre 202017 sulla protezione dei dati (LPD), compresi i dati relativi a sanzioni di natura amministrativa e penale:
a. i dati contenuti nelle domande di autorizzazione e raccolti in occasione di ulteriori verifiche relativi all’affidabilità delle persone incaricate della gestione e dell’amministrazione presso il richiedente e del relativo personale;
b. i dati raccolti durante lo svolgimento dei compiti di vigilanza e l’esecuzione delle procedure sanzionatorie relativi all’affidabilità delle persone incaricate della gestione e dell’amministrazione presso l’operatore e del relativo personale.
3Se l’autorità di vigilanza intende comunicare i dati di un operatore o di un’azienda terza associata ad altri uffici federali o ad autorità estere nell’ambito dell’assistenza amministrativa (art. 49), deve prima consultare la persona giuridica o la comunità di persone in questione.
16 RS 172.010
17 RS 235.1