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Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 22 pagine
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Operazioni spaziali. LF «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 11 Autorizzazione
1L’autorizzazione stabilisce:
a. le operazioni spaziali autorizzate e descritte con precisione, le attività spaziali consentite e il termine entro il quale le operazioni spaziali autorizzate devono iniziare;
b. le condizioni e gli oneri relativi alle operazioni spaziali, segnatamente:
1. se necessario, la copertura assicurativa minima,
2. la misura in cui devono essere osservate o rispettate determinate direttive, raccomandazioni e norme riconosciute a livello internazionale,
3. l’integrazione all’interno di un eventuale sistema internazionale per l’osservazione e il monitoraggio degli oggetti nello spazio,
4. il ricorso ad aziende terze per l’esecuzione delle operazioni spaziali,
5. gli obblighi di rapporto e di notifica,
6. le misure da avviare contro il rischio di insolvenza.
2Qualora riguardi diverse operazioni spaziali dello stesso operatore per un progetto specifico, l’autorizzazione può stabilire che alcune operazioni spaziali possono essere svolte soltanto dopo il nullaosta dell’autorità di vigilanza. Nella procedura di nullaosta ha qualità di parte soltanto l’azienda a cui è stata rilasciata l’autorizzazione.
Sezione 3: Diritti e obblighi dell’operatore
Art. 12 Obblighi di diligenza
1L’operatore deve svolgere le operazioni spaziali autorizzate con la dovuta diligenza fino alla cessazione programmata oppure fare in modo che un’azienda terza prenda in carico le operazioni autorizzate e le mantenga fino alla cessazione programmata.
2In particolare, deve sempre adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza delle operazioni spaziali nonché ridurre al minimo l’inquinamento ambientale e la formazione di detriti spaziali.
3Se un’operazione spaziale non può essere portata a termine come previsto, l’operatore deve adottare tutte le misure ragionevoli per riportare l’oggetto spaziale sulla Terra in sicurezza, farlo disintegrare nell’atmosfera o collocarlo in un’orbita cimitero.
Art. 13 Utilizzo consentito
1L’operatore può utilizzare autonomamente l’oggetto spaziale per gli scopi consentiti dall’autorizzazione o trasferirne l’utilizzo a un’azienda terza.
2Devono essere rispettate le disposizioni del diritto nazionale e internazionale applicabili all’utilizzo.
3Se l’operatore intende modificare l’utilizzo consentito deve richiedere una modifica dell’autorizzazione.