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Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 22 pagine
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Operazioni spaziali. LF «%ASFF_YYYY_ID»
f. che sono state adottate le precauzioni necessarie per tutelare la salute umana, preservare al meglio l’ambiente, ridurre i detriti spaziali nella misura del possibile e preservare l’accesso a lungo termine allo spazio per le generazioni future e l’uso pacifico di quest’ultimo;
g. che le disposizioni del diritto delle telecomunicazioni sull’utilizzo delle frequenze sono rispettate e che è stata presentata una domanda alle autorità competenti per la concessione dei diritti di utilizzo delle frequenze;
h. che le norme per l’esercizio e l’utilizzo previsto degli oggetti spaziali esistenti in virtù di eventuali altri atti normativi sono rispettate e che sono state ottenute le autorizzazioni necessarie;
i. che le operazioni spaziali previste non hanno ripercussioni negative sulla sicurezza dell’aviazione;
j. che è stata stipulata un’assicurazione di responsabilità civile qualora necessario ai sensi dell’articolo 26;
k. che esiste un piano d’emergenza adeguato contro il rischio di insolvenza;
l. che le operazioni spaziali previste e l’utilizzo dell’oggetto spaziale o degli oggetti spaziali sono conformi agli obblighi internazionali della Svizzera, sono in linea con la politica spaziale della Svizzera e non sono in contrasto con gli interessi della Svizzera in materia di politica estera e di sicurezza;
m. che sono state adottate le precauzioni necessarie per garantire una cessazione sicura e sostenibile dell’operazione spaziale.
2Tenendo conto dei rischi legati alle operazioni spaziali previste, il Consiglio federale stabilisce:
a. i requisiti che i giustificativi da fornire devono soddisfare;
b. il momento della procedura in cui devono essere forniti tali giustificativi.
Art. 10 Agevolazioni
1In singoli casi, l’autorità di vigilanza può esonerare il richiedente, in tutto o in parte, dall’adempimento dei requisiti di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettere c, d e k se quest’ultimo dimostra, in base a un profilo di rischio, che le operazioni spaziali da autorizzare comportano rischi limitati.
2Il profilo di rischio deve prendere in considerazione e valutare i rischi seguenti:
a. danni nello spazio aereo e sulla Terra;
b. collisioni con altri oggetti spaziali;
c. formazione di detriti spaziali;
d. impatto ambientale sulla Terra e nello spazio (compresi gli altri corpi celesti).
3L’autorità di vigilanza emana direttive per l’elaborazione del profilo di rischio e valuta i profili di rischio caso per caso. Può rivolgersi a esperti indipendenti o a organizzazioni competenti.