Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/34: Avamprogetto di ordinanza sui dati dei passeggeri aerei e modifica di altre ordinanze · 23 pagine
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Cpv. 1
Il capoverso 1 obbliga fedpol a tenere un elenco degli Stati che soddisfano i requisiti secondo l’articolo 2 capoverso 2 LDPA.
Cpv. 2
L’elenco comprende tutti gli Stati che
a) hanno concluso un trattato internazionale con la Svizzera relativo alla comunicazione dei dati dei passeggeri aerei; o
b) hanno firmato la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale e si sono impegnati, in qualità di Stati contraenti, a osservare senza riserve le norme contenute nell’allegato 9; o
c) sulla base di una verifica da parte di fedpol, attuano le norme e le raccomandazioni contenute nell’allegato 9, in particolare in materia di protezione dei dati, e assicurano di informare la Svizzera riguardo a modifiche sostanziali nell’attuazione di queste norme e raccomandazioni.
Se uno Stato soddisfa una di queste tre queste condizioni e il Consiglio federale ne ha preso conoscenza, fedpol pubblica l’elenco aggiornato includendovi lo Stato in questione.
Le imprese di trasporto aereo con sede in Svizzera possono comunicare i dati dei passeggeri aerei a tutti gli Stati figuranti nell’elenco.
Cpv. 3
Il capoverso 3 disciplina la prima tappa della procedura di verifica cui deve essere sottoposto uno Stato che desidera ricevere i dati dei passeggeri aerei dalla Svizzera, ma che non ha concluso con quest’ultima alcun trattato internazionale e non ha firmato la Convenzione o non l’ha firmata senza riserve.
N. 1
In una prima fase, fedpol offre allo Stato in questione la possibilità di dimostrare per mezzo di un questionario le sue modalità di trattamento dei dati dei passeggeri aerei. Nel caso di Stati che, pur avendo firmato la Convenzione, hanno formulato riserve nei confronti di singole norme applicabili ai dati dei passeggeri aerei secondo la LDPA, fedpol può limitare tale verifica alle norme oggetto di riserve.
Dalla prospettiva della Svizzera sono rilevanti in particolare, per quanto riguarda i dati dei passeggeri aerei, le pertinenti norme in materia di protezione dei dati, come quelle relative ai termini di cancellazione (n. 9.31 seg.), i diritti dei passeggeri (n. 9.26 seg.) e l’indipendenza dell’autorità di sorveglianza (n. 9.29). Inoltre, lo scopo del trattamento dei dati deve essere vincolato. Questo principio deve essere applicato anche alle autorità cui sono trasmessi i dati dalla Svizzera (n. 9.25 lett. b e c).
Le spiegazioni fornite dallo Stato interpellato devono essere comprensibili e pertanto plausibili. Infatti, in virtù del capoverso 4, fedpol verificherà se il trattamento dei dati dei passeggeri aerei è conforme in particolare alle norme in materia di protezione dei dati secondo l’allegato 9.
Le raccomandazioni indicano quali delle possibili attuazioni delle norme sono auspicabili. Anche dal punto di vista della Svizzera sarebbe auspicabile che nel trattare i dati