Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/34: Avamprogetto di ordinanza sui dati dei passeggeri aerei e modifica di altre ordinanze · 23 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

Negli ultimi decenni il numero di passeggeri nel traffico aereo è cresciuto vistosamente. Nel 2024, l’Ufficio federale dell’aviazione civile ha registrato circa 58 milioni di passeggeri partiti dalla Svizzera o giunti in Svizzera a bordo di voli charter o di linea. Il volume di passeggeri ha pertanto raggiunto nuovamente il livello attestato prima della pandemia di COVID-19.

Tra questa moltitudine di persone che viaggia su voli di linea e charter internazionali vi sono anche latitanti colpevoli di aver commesso un reato grave e condannati con decisione passata in giudicato come pure persone sospettate di aver commesso un reato grave o che intendono commetterlo. Per tale ragione, 70 Paesi utilizzano già attualmente le informazioni sui passeggeri aerei quale strumento di lotta alle gravi forme di criminalità.

I dati dei passeggeri aerei vengono raccolti al momento dell’acquisto del biglietto aereo. Le imprese di trasporto aereo hanno bisogno di tali dati nell’ambito della prenotazione e del check-in dei voli. Questo set di dati dei passeggeri aerei, conosciuto a livello internazionale come «passenger name record» (PNR), è composto di 19 categorie di dati e contiene tra l’altro il nome e l’indirizzo dei passeggeri come pure informazioni relative ai loro bagagli e alle modalità di pagamento.

In futuro anche la Svizzera potrà servirsi di tali dati per combattere le gravi forme di criminalità. La pertinente base legale è costituita dalla legge sui dati dei passeggeri aerei (LDPA), che è stata adottata dalle Camere federali il 21 marzo 20251 e che dovrebbe entrare in vigore alla fine del 2026.

La presente ordinanza sui dati dei passeggeri aerei (ODPA) dovrebbe entrare in vigore contemporaneamente alla LDPA. Contiene le disposizioni d’esecuzione necessarie ai fini dell’attuazione della LDPA.

Affinché l’Unità d’informazione sui passeggeri (UIP), ossia l’unità incaricata presso l’Ufficio federale di polizia (fedpol) del trattamento dei dati dei passeggeri aerei, possa disporre dei necessari diritti d’accesso ai sistemi d’informazione della Confederazione, è inoltre necessario adeguare otto ordinanze.

1 FF 2025 1097