Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/34: Avamprogetto di ordinanza sui dati dei passeggeri aerei e modifica di altre ordinanze · 23 pagine

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3.2.2 Ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006

Art. 9 lett. b n. 9

L’articolo 9 della presente ordinanza menziona le unità alle quali la Segreteria di Stato della migrazione può concedere l’accesso ai dati del sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). Con il nuovo numero 9 della lettera b l’UIP è aggiunta all’elenco di queste unità. L’UIP necessita infatti di tale accesso mediante procedura di richiamo per poter verificare l’identità di una persona i cui dati hanno generato una corrispondenza nell’ambito del confronto automatico secondo l’articolo 6 LDPA (cfr. art. 6 cpv. 3 lett. b n. 2 LDPA).

Allegato 1

La nuova versione dell’allegato 1 della presente ordinanza attribuisce all’UIP i diritti d’accesso ai pertinenti dati del SIMIC.

L’accesso al SIMIC consente all’UIP di verificare i dati personali relativi a cittadini stranieri che si trovano in Svizzera e i dati per il rilascio a stranieri di documenti di viaggio svizzeri e di permessi di ritorno. Le informazioni registrate relative ai documenti di viaggio consentono all’UIP di trarre conclusioni sull’affidabilità delle indicazioni figuranti nei documenti utilizzati (categoria 18 dei dati dei passeggeri aerei secondo l’allegato 1 LDPA).

3.2.3 Ordinanza del 20 settembre 2002 sui documenti d’identità

Allegato 1

La nuova versione dell’allegato 1 concede all’UIP gli accessi necessari ai pertinenti dati del sistema d’informazione sui documenti d’identità (ISA). L’UIP necessita infatti di tale accesso per poter verificare l’identità di una persona i cui dati hanno generato una corrispondenza nell’ambito di un confronto automatico secondo l’articolo 6 LDPA (cfr. art. 6 cpv. 3 lett. b n. 2 LDPA).

Per la verifica dell’identità l’UIP può accedere ai dati registrati nel passaporto o nella carta d’identità di cittadini svizzeri e alle indicazioni sui documenti di viaggio. Ciò le permette di trarre conclusioni sull’affidabilità delle indicazioni figuranti nei documenti utilizzati (categoria 18 dei dati dei passeggeri aerei secondo l’allegato 1 LDPA).

3.2.4 Ordinanza SNI del 15 ottobre 2008

Ingresso

Nell’ingresso dell’ordinanza SNI sono indicate tutte le pertinenti basi legali. Con la presente modifica occorre pertanto citare tra queste ultime anche l’articolo 6 capoverso 3 lettera a numero 1 LDPA.

Art. 11 cpv. 1 lett. m

Con l’aggiunta dell’articolo 11 capoverso 1, l’UIP viene autorizzata ad accedere ai dati del sistema nazionale di indagine (SNI) e a verificare, conformemente all’articolo 6 capoverso 3 lettera a numero 1 LDPA, se il reato in questione adempie una delle fattispecie penali figuranti nel catalogo dei reati secondo l’allegato 2 LDPA.