Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/34: Avamprogetto di ordinanza sui dati dei passeggeri aerei e modifica di altre ordinanze · 23 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo
del 22 giugno 200121 sui documenti d’identità autorizza infatti già fedpol, e pertanto l’UIP, ad accedere ai dati di ISA e non è quindi stata oggetto di modifiche nell’ambito della LDPA;
- ordinanza SNI: la base legale di tale modifica si trova agli articoli 10 e 11 della legge del 13 giugno 200822 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP) adeguati dall’allegato 3 numero 6 LDPA;
- ordinanza RIPOL: la base legale di tale modifica si trova all’articolo 15 LSIP adeguato dall’allegato 3 numero 6 LDPA;
- ordinanza IPAS: la base legale di tale modifica si trova all’articolo 12 LSIP adeguato dall’allegato 3 numero 6 LDPA;
- ordinanza sul Registro nazionale di polizia: la base legale di tale modifica si trova all’articolo 17 LSIP adeguato dall’allegato 3 numero 6 LDPA;
- ordinanza N-SIS: la base legale di tale modifica si trova all’articolo 16 LSIP adeguato dall’allegato 3 numero 6 LDPA.
Con l’emanazione dell’ODPA e la modifica di otto ordinanze, il Consiglio federale esercita la competenza conferitagli dall’articolo 182 della Costituzione federale23.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Gli obblighi delle imprese di trasporto aereo secondo gli articoli 1−5 ODPA si iscrivono in particolare nel quadro risultante dalle norme e dalle raccomandazioni applicabili al PNR, enunciate nell’allegato 9 della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale. Sono pertanto conformi agli obblighi internazionali determinanti per la Svizzera.
5.3 Protezione dei dati
Con l’articolo 9, l’ODPA attua l’articolo 2 capoverso 2 LDPA che era stato integrato nell’ambito delle deliberazioni parlamentari. Questa disposizione disciplina le condizioni alle quali un’impresa di trasporto aereo con sede in Svizzera può comunicare i dati all’estero.
Ora sarà consentito comunicare i dati anche a uno Stato che garantisce il rispetto delle norme e delle raccomandazioni applicabili al PNR secondo l’allegato 9 della Convenzione relativa all’aviazione civile. Tali norme e raccomandazioni contribuiscono a garantire un livello minimo di protezione dei dati nell’ambito del trattamento dei dati dei passeggeri aerei. Con riferimento alla Svizzera, l’articolo 122p ONA definisce le norme e le raccomandazioni secondo l’allegato 9 come direttamente applicabili.
Nel suo parere del 28 maggio 2025, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) sottolinea che l’articolo 2 capoverso 2 LDPA si discosta in parte dall’articolo 16 e seguente LPD. È quindi necessario tener in considerazione la decisione d’adeguatezza adottata dall’Unione europea nei confronti della Svizzera.
21 RS 143.1
22 RS 361
23 RS 101