Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/34: Avamprogetto di ordinanza sui dati dei passeggeri aerei e modifica di altre ordinanze · 23 pagine

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Art. 15 Verifica

Conformemente all’articolo 32 capoverso 2 LDPA, l’UIP non può pronunciare alcuna sanzione se l’impresa di trasporto aereo è già stata sanzionata dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per lo stesso volo secondo l’articolo 122b della legge federale del 16 dicembre 200517 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).

Trattandosi di una condizione oggettiva di punibilità, prima di pronunciare una sanzione, l’UIP deve chiarire d’ufficio se la SEM sta già conducendo un procedimento per lo stesso volo secondo l’articolo 122b LStrI18.

3.2 Modifica di altri atti normativi

L’articolo 6 LDPA stabilisce che tutti i dati dei passeggeri aerei sono confrontati automaticamente con i due sistemi d’informazione di polizia (sistema di ricerca informatizzato di polizia [RIPOL] e parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen [N-SIS]) non appena pervengono all’UIP (cpv. 1). Quest’ultima deve verificare manualmente le corrispondenze così ottenute accedendo ad altri sei sistemi d’informazione oltre ai due succitati (cpv. 2 e 3). Può comunicare a una competente autorità federale o cantonale soltanto le corrispondenze che sono state accertate.

Per disciplinare i diritti d’accesso con il livello di dettaglio richiesto, occorre adeguare otto ordinanze relative ai sistemi d’informazione in questione.

3.2.1 Ordinanza VIS del 18 dicembre 2013

Art. 10 cpv. 1 lett. f n. 8

L’articolo 10 capoverso 1 lettera f della presente ordinanza menziona le unità di fedpol autorizzate a consultare il sistema nazionale d’informazione visti (ORBIS). Il nuovo numero 8 introduce anche l’UIP in questo elenco in quanto necessita dell’accesso per poter verificare l’identità di una persona i cui dati hanno generato una corrispondenza nell’ambito di un confronto automatico secondo l’articolo 6 LDPA (cfr. art. 6 cpv. 3 lett. b

n. 2 LDPA).

Allegato 2

La modifica dell’allegato 2 della presente ordinanza attribuisce all’UIP i diritti d’accesso ai pertinenti dati di ORBIS. L’accesso è limitato ai dati che permettono all’UIP di identificare l’identità di una persona.

Rientrano tra questi dati non solo le indicazioni sulla persona, ma anche il visto utilizzato. Numero, Stato di rilascio, tipo e data di scadenza del visto o del titolo di soggiorno utilizzato costituiscono infatti i dati dei passeggeri aerei della categoria 18 (cfr. allegato 1 LDPA) che le imprese di trasporto aereo devono trasmettere all’UIP, laddove siano disponibili (cfr. art. 92a cpv. 3 lett. c LStrI). Le informazioni registrate relative ai documenti di viaggio consentono all’UIP di trarre conclusioni sull’affidabilità delle indicazioni figuranti nei documenti utilizzati (categoria 18 dei dati dei passeggeri aerei secondo l’allegato 1 LDPA).

17 RS 142.20

18 Sentenza del TAF A-1679/2016 del 31 gennaio 2017