Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/34: Avamprogetto di ordinanza sui dati dei passeggeri aerei e modifica di altre ordinanze · 23 pagine
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La tabella «Cooperazione internazionale di polizia» sancisce ora anche i diritti d’accesso ai pertinenti dati del sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell’Ufficio federale di polizia (IPAS). L’UIP necessita di tali informazioni per verificare se il reato in questione adempie una delle fattispecie elencate nel catalogo dei reati secondo l’allegato 2 LDPA (art. 6 cpv. 3 lett. a n. 1 LDPA). Si rimanda anche al commento concernente l’allegato 2 al numero 3.2.4.
3.2.7 Ordinanza del 15 ottobre 2008 sul Registro nazionale di polizia
Art. 5 cpv. 1 lett. ebis
Con l’aggiunta dell’articolo 5 capoverso 1 nella presente ordinanza, l’UIP è autorizzata ad accedere ai dati contenuti nel Registro nazionale di polizia per verificare se il reato in questione adempie una delle fattispecie elencate nel catalogo dei reati secondo l’allegato 2 LDPA (art. 6 cpv. 3 lett. a n. 1 LDPA).
Allegato
La tabella «Cooperazione internazionale di polizia (CIP)» nell’allegato dell’ordinanza riporta ora anche i diritti d’accesso dell’UIP ai pertinenti dati del Registro nazionale di polizia.
3.2.8 Ordinanza N-SIS dell’8 marzo 2013
Art. 7 cpv. 1 lett. a. n. 10
Con l’aggiunta dell’articolo 7 capoverso 1 lettera a nella presente ordinanza, l’UIP è autorizzata a
- effettuare il confronto automatico con i dati registrati nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) in virtù dell’articolo 6 capoverso 1 LDPA e
- verificare le corrispondenze ottenute nell’ambito del confronto automatico in virtù dell’articolo 6 capoverso 2 LDPA.
La verifica manuale serve non solo a determinare se il reato in questione adempie una delle fattispecie elencate nel catalogo dei reati di cui all’allegato 2 LDPA, ma anche a verificare l’identità della persona i cui dati hanno generato una corrispondenza nell’ambito del confronto automatico.
Allegato 2 e allegato 3
La nuova versione degli allegati 2 e 3 sancisce i diritti d’accesso dell’UIP ai pertinenti dati (allegato 2: fedpol V; allegato 3: fedpol XI).
Gli accessi indicati sono determinanti per il confronto automatico e la verifica manuale.
Solo i dati contenuti sia nel N-SIS sia nel set di dati dei passeggeri aerei secondo l’allegato 1 LDPA possono generare corrispondenze sulla base di un confronto automatico, in particolare i nomi, i dati di contatto e le informazioni sui documenti di viaggio o tratte da questi ultimi.
La verifica manuale serve a determinare se il reato in questione adempie una delle fattispecie elencate nel catalogo dei reati secondo l’allegato 2 LDPA. A tal fine, l’UIP necessita di informazioni di base che permettano di individuare gli elementi qualificanti del reato commesso. Le informazioni necessarie si trovano nel N-SIS alla rubrica «Segnalazioni di persone».