Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/34: Avamprogetto di ordinanza sui dati dei passeggeri aerei e modifica di altre ordinanze · 23 pagine

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Un «push» anticipato è tuttavia indicato soprattutto per le imprese di trasporto aereo che non rilevano i dati API al momento dell’imbarco, bensì in un momento precedente. Questi dati, «se disponibili», devono infatti essere comunicati all’UIP quale categoria 18 del set di dati dei passeggeri aerei secondo l’allegato 1 LDPA. Laddove siano disponibili prima dell’imbarco vanno pertanto trasmessi all’UIP anticipatamente.

Cpv. 3

Il capoverso 3 si fonda sul numero 2.8.3 delle linee guida relative al PNR dell’OACI11, che sono ugualmente vincolanti per gli Stati contraenti conformemente al numero 9.24 dell’allegato 9 della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale.

In deroga al capoverso 1, in caso di minaccia concreta l’UIP può chiedere in via eccezionale un’ulteriore trasmissione dei dati PNR. In linea di principio non vengono richiesti e trasmessi dati aggiuntivi, ma una versione aggiornata dei dati di tutte le persone che al momento della trasmissione figurano sulla lista dei passeggeri. Quest’ulteriore trasmissione può rivelarsi necessaria soprattutto poco prima dell’imbarco. Questo «push» supplementare permette di registrare in particolare i passeggeri che effettuano il check- in o la prenotazione all’ultimo momento.

L’UIP non è tenuta a giustificare la sua richiesta di dati all’impresa di trasporto aereo. Per contro, all’occorrenza deve motivare la legittimità di questo «push» supplementare alle persone incaricate della sorveglianza e della vigilanza in virtù dell’articolo 25 LDPA.

Art. 4 Conferma di ricezione dei dati

Non appena i dati pervengono all’UIP, le imprese di trasporto aereo ricevono automaticamente una conferma di ricezione.

Questa comunicazione serve unicamente a confermare la ricezione dei dati, ma non attesta né la tempestività della ricezione né la completezza dei dati. La conferma non esclude pertanto sanzioni in virtù dell’articolo 31 LDPA. La tempestività e la completezza della trasmissione dei dati possono essere infatti valutate soltanto dopo che l’UIP ha verificato i dati ricevuti.

Art. 5 Informazione dei passeggeri aerei

Oltre all’obbligo di comunicare i dati, le imprese di trasporto aereo hanno anche l’obbligo di informare i passeggeri aerei in merito al trattamento dei loro dati (cfr. art. 4 LDPA). L’ordinanza disciplina le pertinenti modalità.

Cpv. 1

Conformemente al capoverso 1 la persona che effettua la prenotazione, prima di concluderla, deve poter confermare di aver preso conoscenza dell’informazione. Per tale ragione, quest’informazione è integrata in modo ben visibile nel processo di prenotazione.

Ogni impresa di trasporto aereo che offre prenotazioni per voli da e verso la Svizzera è tenuta a rispettare l’obbligo di informazione secondo l’articolo 4 LDPA. È quindi soggetta a tale obbligo anche se non opera direttamente il volo, ma ha semplicemente acquistato dei posti (codice comune).

11 Reperibile sul sito https://www.icao.int > Security and Facilitation >Facilitation > ANNEX 9 > Publications > Document 9944 – Guidelines on Passenger Name Record