Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/34: Avamprogetto di ordinanza sui dati dei passeggeri aerei e modifica di altre ordinanze · 23 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
L’articolo 9 disciplina le modalità di attuazione dell’articolo 2 capoverso 2 LDPA. In un elenco tenuto e pubblicato da fedpol figureranno tutti gli Stati che soddisfano la condizione di cui all’articolo 2 capoverso 2 LDPA e che possono quindi ricevere dati secondo la LDPA da parte delle imprese di trasporto aereo con sede in Svizzera.
Nell’elenco sono riportati gli Stati che hanno concluso un trattato internazionale relativo al PNR come pure gli Stati che hanno firmato la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale e riconoscono senza riserve, quale Stato contraente, il carattere vincolante delle norme che si applicano ai dati dei passeggeri aerei (cfr. n. 9.24−9.39 dell’allegato 9 della Convenzione).
Possono invece essere inseriti nell’elenco a condizione che forniscano la garanzia del rispetto delle norme e delle raccomandazioni di cui all’allegato 9 della Convenzione gli Stati che
- non hanno concluso alcun trattato internazionale relativo al PNR con la Svizzera;
- non hanno firmato la Convenzione; o
- hanno firmato la Convenzione, pur formulando riserve, conformemente all’articolo 38 di quest’ultima, nei confronti di singole norme applicabili ai dati dei passeggeri aerei secondo la LDPA.
Questi Stati devono illustrare, per mezzo di un modulo elaborato da fedpol, in che modo trattano e proteggono i dati dei passeggeri aerei. fedpol esamina in seguito se tali modalità sono compatibili con le norme e le raccomandazioni enunciate nell’allegato 9 della Convenzione.
Sono rilevanti sul piano della protezione dei dati in particolare le norme concernenti
- la destinazione vincolata del trattamento dei dati (n. 9.25 lett. b e c);
- i diritti dei passeggeri (n. 9.26 seg.);
- i termini di cancellazione (n. 9.31 seg.);
- l’indipendenza dell’autorità di sorveglianza (n 9.29).
Se gli Stati si discostano da tali principi, occorrerà cercare una soluzione accettabile mediante negoziati che permetta alle imprese di trasporto aereo con sede in Svizzera di comunicare i dati conformemente all’articolo 2 capoverso 2 LDPA.
L’articolo 10 definisce i contenuti minimi che devono essere portati annualmente a conoscenza del Consiglio federale in vista della verifica da parte di quest’ultimo dei profili di rischio e delle liste d’osservazione conformemente all’articolo 15 LDPA. La base è costituita dal rapporto del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) che si concentra sul numero e i temi prioritari dei profili di rischio e delle liste d’osservazione utilizzati come pure sulla loro necessità e adeguatezza nella lotta al terrorismo e ad altre gravi forme di criminalità.
Gli articoli 11–13 disciplinano i dettagli relativi alla protezione dei dati personali trattati.
Gli articoli 14–15 comprendono disposizioni d’esecuzione relative agli articoli 31 e 32 LDPA, che disciplinano le sanzioni inflitte alle imprese di trasporto aereo che violano i loro obblighi sanciti dagli articoli 3 e 4 LDPA.