Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/34: Avamprogetto di ordinanza sui dati dei passeggeri aerei e modifica di altre ordinanze · 23 pagine
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Nello specifico, si tratta delle seguenti ordinanze:
a. ordinanza VIS del 18 dicembre 20132;
b. ordinanza SIMIC del 12 aprile 20063;
c. ordinanza del 20 settembre 20024 sui documenti d’identità;
d. ordinanza SNI del 15 ottobre 20085;
e. ordinanza RIPOL del 26 ottobre 20166;
f. ordinanza IPAS del 15 ottobre 20087;
g. ordinanza del 15 ottobre 20088 sul Registro nazionale di polizia;
h. ordinanza N-SIS dell’8 marzo 20139.
Per ragioni di tecnica legislativa e di leggibilità, tali modifiche, necessarie ai fini dell’attuazione della LDPA, figurano in atti modificatori distinti.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 ODPA
Gli articoli 1−5 concernono i diritti e gli obblighi delle imprese di trasporto aereo, e in particolare gli aspetti tecnici organizzativi di cui tali imprese devono tener conto nel comunicare i dati dei passeggeri aerei all’UIP. In tale contesto, il Consiglio federale si basa sulle norme e le raccomandazioni applicabili al PNR secondo l’allegato 9 della Convenzione del 7 dicembre 194410 relativa all’aviazione civile internazionale.
I suddetti articoli comportano anche disposizioni d’esecuzione concernenti l’obbligo di informazione a cui le imprese di trasporto aereo devono adempiere nei confronti dei passeggeri al momento della prenotazione (art. 5). Prima di concludere la prenotazione, la persona che la sta effettuando deve confermare di aver preso conoscenza di quest’informazione.
Gli articoli 6−8 comprendono disposizioni d’esecuzione relative ai diritti e agli obblighi dell’UIP. L’articolo 6 rinvia ad esempio ai diritti d’accesso di cui l’UIP deve disporre per il confronto automatico dei dati e la verifica manuale delle corrispondenze ottenute (cfr. art. 6 LDPA). I diritti d’accesso ai dati sono disciplinati nelle rispettive otto ordinanze oggetto di modifica (cfr. allegati). L’articolo 8 definisce la procedura annunciata nel messaggio concernente la LDPA, volta a ricordare alle competenti autorità federali e cantonali il loro obbligo di informare l’UIP se non necessitano più dei dati che sono stati loro comunicati da quest’ultima (cfr. art. 10 LDPA).