Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/34: Avamprogetto di ordinanza sui dati dei passeggeri aerei e modifica di altre ordinanze · 23 pagine

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dei passeggeri aerei uno Stato tenesse conto delle raccomandazioni di cui all’allegato 9. Queste ultime si basano infatti sostanzialmente sul diritto europeo in materia di protezione dei dati e non si discostano pertanto dalle norme della LDPA e della legge federale del 25 settembre 202014 sulla protezione dei dati (LPD). Tuttavia, le raccomandazioni non sono vincolanti neanche per gli Stati che hanno firmato la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale.

N. 2

Lo Stato deve inoltre dichiararsi disposto a informare la Svizzera in tempo utile riguardo a modifiche sostanziali relative al trattamento dei dati dei passeggeri aerei.

Una modifica è considerata sostanziale quando supera la portata di una norma finora rispettata.

Cpv. 4

fedpol deve in seguito controllare le informazioni fornite dallo Stato interpellato. Si tratta principalmente di verificarne la plausibilità, ma è anche ipotizzabile una visita in loco.

La verifica condotta da fedpol si conclude con esito positivo, se le norme illustrate dallo Stato interpellato sono conformi in particolare alle norme rilevanti in materia di protezione dei dati secondo l’allegato 9 della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale o a determinate raccomandazioni. Anche qualora uno Stato abbia formulato riserve sulle norme in materia di protezione dei dati senza averle ufficialmente ritirate, la verifica potrà concludersi positivamente, in particolare se lo Stato in questione dispone di regole interne conformi a tali norme.

Cpv. 5

Se uno Stato si discosta da una o più norme rilevanti in materia di protezione dei dati, occorrerà cercare una soluzione accettabile mediante negoziati che permetta alle imprese di trasporto aereo con sede in Svizzera di comunicare i dati conformemente all’articolo 2 capoverso 2 LDPA.

Questa soluzione può consistere in un trattato internazionale o in uno scambio di note diplomatiche.

Sezione 4: Profili di rischio e liste d’osservazione

Art. 10

Conformemente all’articolo 15 LDPA il Consiglio federale deve verificare l’utilizzo dei profili di rischio e delle liste d’osservazione.

Cpv. 1

La verifica da parte del Consiglio federale deve avvenire annualmente, sulla base di un rapporto elaborato dal DFGP.

Il rapporto deve fornire al Consiglio federale un quadro il più possibile dettagliato dell’utilizzo dei profili di rischio e delle liste d’osservazione, ragion per cui la lista dei contenuti che devono figurare nel rapporto non ha carattere esaustivo.

14 RS 235.1