Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/34: Avamprogetto di ordinanza sui dati dei passeggeri aerei e modifica di altre ordinanze · 23 pagine

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2.2 Ordinanze da modificare

Nell’ambito dell’avamprogetto concernente l’ODPA occorre anche modificare complessivamente otto ordinanze che disciplinano i sistemi d’informazione della Confederazione. Tali modifiche permettono di definire i diritti d’accesso dell’UIP ai pertinenti dati dei singoli sistemi d’informazione.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Ordinanza sui dati dei passeggeri aerei (ODPA)

Sezione 1: Diritti e obblighi delle imprese di trasporto aereo

Tra gli obblighi legali delle imprese di trasporto aereo rientrano la comunicazione dei dati dei passeggeri aerei all’UIP (cfr. art. 2 LDPA) nonché l’obbligo di informare i passeggeri aerei del trattamento dei loro dati e del loro diritto di avervi accesso (cfr. art. 4 LDPA). L’ordinanza definisce segnatamente i dettagli di cui tener conto nell’adempimento di tali obblighi. Occorre inoltre stabilire a livello di ordinanza i diritti delle imprese di trasporto aereo, come all’articolo 1 capoverso 2 (esenzione dall’utilizzo dei formati di dati prescritti) e all’articolo 4 (conferma di ricezione dei dati comunicati).

Art. 1 Formati di trasmissione

La Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale distingue due metodi secondo cui le imprese di trasporto aereo possono trasmettere i loro dati all’UIP:

- il metodo «push» con cui l’impresa di trasporto aereo trasmette all’UIP i dati richiesti dei passeggeri aerei;

- il metodo «pull» con cui l’UIP accede direttamente al sistema di prenotazione dell’impresa di trasporto aereo ed estrae una copia dei dati richiesti dei passeggeri aerei.

Le imprese di trasporto aereo devono trasmettere i dati all’UIP mediante il metodo «push». L’ordinanza risulta pertanto conforme alla norma prevista al numero 9.34 dell’allegato 9 della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale. Nel testo dell’ordinanza ciò viene espresso mediante l’utilizzo del termine «trasmissione» per la comunicazione dei dati da parte delle imprese di trasporto aereo.

Il sistema d’informazione PNR (art. 16 LDPA) è concepito per il trattamento di determinati formati di dati dei passeggeri aerei, ragion per cui l’ordinanza prescrive in modo vincolante i formati supportati che le imprese di trasporto aereo devono utilizzare nel trasmettere i dati dei passeggeri aerei. L’articolo 16 LDPA si fonda a tal fine sulle norme e le raccomandazioni applicabili all’aviazione civile internazionale (cfr. n. 9.24 dell’allegato 9 della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale).

Cpv. 1

Il formato PNRGOV applicabile ai dati PNR è stato sviluppato sotto la guida dell’Associazione del trasporto aereo internazionale (IATA) in collaborazione con l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (OACI) e l’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) come pure con le autorità e le imprese di trasporto aereo.