Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/34: Avamprogetto di ordinanza sui dati dei passeggeri aerei e modifica di altre ordinanze · 23 pagine

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Esempio: una persona prenota un volo presso l’impresa di trasporto aereo x, ma il volo è operato dall’impresa di trasporto aereo y.

In virtù del capoverso 1, in questo esempio entrambe le imprese di trasporto aereo devono rispettare l’obbligo di informazione secondo l’articolo 4 LDPA, sebbene l’impresa x non operi direttamente il volo. Solo in questo modo una persona che effettua la prenotazione presso l’impresa x può prendere conoscenza del trattamento dei dati da parte dello Stato e del proprio diritto d’accesso secondo l’articolo 26 LDPA prima di concludere la prenotazione.

Le imprese di trasporto aereo x e y possono pertanto essere oggetto di eventuali sanzioni secondo l’articolo 31 LDPA. Per contro, solo l’impresa di trasporto y risponde della violazione dell’obbligo di diligenza in relazione alla comunicazione dei dati (art. 3 LDPA).

Cpv. 2

L’articolo 4 capoverso 1 LDPA statuisce che l’informazione dei passeggeri deve essere adeguata.

Il presente capoverso stabilisce quando un’informazione può essere considerata adeguata, in conformità con l’articolo 13 dell’ordinanza del 31 agosto 202212 sulla protezione dei dati (OPDa).

Cpv. 3

L’informazione dev’essere comunicata almeno nella lingua scelta per la prenotazione e in inglese. Per le prenotazioni effettuate in inglese, è sufficiente comunicare l’informazione in tale lingua.

Sezione 2: Diritti e obblighi dell’UIP

Art. 6 Diritti d’accesso dell’UIP

L’UIP accede ai dati dei diversi sistemi d’informazione della Confederazione sia tramite confronto automatico (cfr. art. 6 cpv. 1 LDPA) sia tramite singole consultazioni (cfr. 6 cpv. 2 e 3 LDPA). I campi di dati cui può aver accesso sono stabiliti dalle disposizioni delle ordinanze relative ai rispettivi sistemi d’informazione. I commenti concernenti le modifiche di tali ordinanze, che sono apportate contestualmente all’emanazione dell’ODPA, sono riportate di seguito al numero 3.2.

Art. 7 Modalità di comunicazione dei dati

La presente disposizione disciplina le modalità secondo cui l’UIP comunica i dati non solo a un’autorità svizzera competente secondo l’articolo 1 capoverso 2 LDPA, ma anche a un’UIP estera, salvo che un trattato internazionale concluso con lo Stato cui sono destinati i dati non disponga altrimenti.

Cpv. 1

In linea di principio i dati vanno comunicati per iscritto tramite un canale sicuro o crittografato. Per canale sicuro s’intende il collegamento diretto protetto tra il sistema infor-

12 RS 235.11