Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/34: Avamprogetto di ordinanza sui dati dei passeggeri aerei e modifica di altre ordinanze · 23 pagine
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Allegato 2 n. 1.1 e 1.2
L’allegato 2 menziona i diritti d’accesso dell’UIP ai pertinenti dati del sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione (n. 1.1; cfr. art. 2 cpv. 3 dell’ordinanza SNI) e del sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (n. 1.2; cfr. art. 2 cpv. 2 dell’ordinanza SNI).
L’UIP necessita di questi accessi per verificare se sussistono gli elementi qualificanti di un reato. Diverse fattispecie penali elencate nel catalogo dei reati secondo l’allegato 2 LDPA autorizzano infatti al trattamento dei dati dei passeggeri aerei soltanto in presenza di tali elementi.
Esempio: Il furto indicato al numero 2.1.12.1 dell’allegato 2 LDPA non è di per sé suffi-
ciente per poter trattare i dati dei passeggeri aerei. A tal fine, è necessario che sia ravvisabile una forma qualificata di tale reato, in particolare se l’autore ha agito per mestiere o si è munito di un’arma da fuoco per commettere il furto (cfr. art. 139 cpv. 3 CP). Solo in questo caso si configurerà una grave forma di criminalità che giustifica, sul piano del diritto in materia di protezione dei dati, l’utilizzo del PNR.
3.2.5 Ordinanza RIPOL del 26 ottobre 2016
Art. 6 cpv. 1 lett. abis n. 3
Con l’aggiunta dell’articolo 6 capoverso 1 lettera abis, l’UIP è autorizzata a
- effettuare il confronto automatico con RIPOL in virtù dell’articolo 6 capoverso 1 LDPA e
- verificare le corrispondenze ottenute nell’ambito del confronto automatico in virtù dell’articolo 6 capoverso 2 LDPA.
Allegato 1
La nuova versione dell’allegato 1 della presente ordinanza stabilisce anche i diritti d’accesso ai pertinenti dati di cui l’UIP («fedpol II») dovrà disporre in futuro.
Gli accessi indicati sono determinanti per il confronto automatico e la verifica manuale.
Solo i dati contenuti sia in RIPOL sia nel set di dati dei passeggeri aerei secondo l’allegato 1 LDPA possono generare corrispondenze sulla base di un confronto automatico, in particolare i nomi, i dati di contatto e le informazioni sui documenti di viaggio o tratte da questi ultimi.
La verifica manuale serve a determinare se il reato in questione adempie una delle fattispecie elencate nel catalogo dei reati secondo l’allegato 2 LDPA. A tal fine, l’UIP necessita di informazioni di base che permettano di individuare gli elementi qualificanti del reato commesso. Al contempo occorre verificare l’identità della persona coinvolta. Per le informazioni relative a persone note alle forze di polizia occorre consultare i dati secondo il numero 1 dell’allegato 1 della presente ordinanza («Banca dei dati personali»). In caso di autori ignoti, è necessario invece consultare i dati secondo il numero 2 dell’allegato 1 («Reati non chiariti»).
3.2.6 Ordinanza IPAS del 15 ottobre 2008
Allegato 2