Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/34: Avamprogetto di ordinanza sui dati dei passeggeri aerei e modifica di altre ordinanze · 23 pagine

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Al contempo, per verificare l’identità della persona i cui dati hanno generato una corrispondenza nell’ambito di un confronto automatico, l’UIP deve poter accedere non solo a determinati dati personali, ma anche, se del caso, a dati relativi agli oggetti. Quest’ultima categoria comprende i dati sui documenti di viaggio o tratti da quest’ultimo («Segnalazioni di oggetti», lett. l), che permettono di trarre eventuali conclusioni su una falsa identità.

4 Ripercussioni

Le ripercussioni corrispondono a quelle enunciate al numero 6 del messaggio del Consiglio federale del 15 maggio 202419 concernente la legge sui dati dei passeggeri aerei.

5 Aspetti giuridici

I seguenti commenti si limitano agli aspetti che non sono stati trattati nel messaggio del 15 maggio 2024 concernente la legge sui dati dei passeggeri aerei.

5.1 Costituzionalità

L’ODPA comprende disposizioni che contengono norme di diritto e disposizioni d’esecuzione:

- gli articoli 1−5 ODPA si basano sulla norma di delega di cui all’articolo 2 capoverso 4 LDPA (comunicazione dei dati dei passeggeri aerei);

- l’articolo 7 ODPA si basa sulla norma di delega di cui all’articolo 7 capoverso 4 LDPA (comunicazione in caso di corrispondenza accertata);

- l’articolo 10 ODPA si basa sulla norma di delega di cui all’articolo 15 capoverso 2 LDPA (verifica dei profili di rischio e delle liste d’osservazione).

Le restanti disposizioni dell’ordinanza hanno carattere esecutivo e si fondano sull’articolo 33 LDPA.

Le modifiche delle otto ordinanze sono ugualmente a carattere esecutivo e si basano sulle seguenti basi legali create nell’ambito dell’emanazione della LDPA (cfr. allegato 3 LDPA):

- ordinanza VIS: la base legale di tale modifica si trova nel nuovo articolo 109c lettera j LStrI (cfr. allegato 3 n. 2 LDPA) introdotto dall’allegato 3 numero 2 LDPA;

- ordinanza SIMIC: la base legale di tale modifica si trova nel nuovo articolo 9 capoverso 1 lettera q della legge federale del 20 giugno 200320 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo introdotto dall’allegato 3 numero 3 LDPA;

- ordinanza sui documenti d’identità: l’articolo 6 capoverso 3 lettera b numero 4 LDPA costituisce la base legale diretta per la revisione dell’allegato 1. La legge

19 FF 2024 1485

20 RS 142.51