Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/34: Avamprogetto di ordinanza sui dati dei passeggeri aerei e modifica di altre ordinanze · 23 pagine

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Cpv. 2

Se, entro dieci giorni dal richiamo, l’UIP non riceve alcuna risposta dall’autorità competente o alcuna conferma che necessita ancora di tali dati, il contrassegno è revocato. I dati sono considerati da quel momento in poi come non contrassegnati. Successivamente, a seconda della data in cui sono pervenuti originariamente all’UIP, devono essere immediatamente pseudonimizzati o cancellati.

Cpv. 3

Sia il richiamo rivolto dall’UIP alle autorità competenti sia la revoca del contrassegno dei dati interessati possono essere effettuati automaticamente.

L’autorità competente non è invece autorizzata a trasmettere una risposta automatica per confermare il suo bisogno di tali dati. Ciò pregiudicherebbe infatti lo scopo della gestione dei richiami: solo i dati effettivamente necessari a combattere i reati di cui all’allegato 2 LDPA possono essere conservati per un periodo superiore a sei mesi.

Sezione 3: Comunicazione dei dati all’estero da parte delle imprese di trasporto aereo

Art. 9

L’articolo 9 disciplina le modalità di attuazione dell’articolo 2 capoverso 2 LDPA che definisce, a sua volta, le condizioni che deve soddisfare uno Stato affinché le imprese di trasporto aereo con sede in Svizzera possano comunicargli i dati dei passeggeri aerei.

L’articolo 2 capoverso 2 LDPA ha subito una modifica nel corso delle deliberazioni parlamentari. Le Camere federali hanno mantenuto il principio secondo cui i dati dei passeggeri aerei possono essere comunicati all’estero se un trattato internazionale concluso con la Svizzera lo prevede. Hanno inoltre aggiunto che un simile trattato non è necessario se lo Stato in questione garantisce il rispetto delle norme e raccomandazioni applicabili al PNR conformemente all’allegato 9 della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale.

Per la Svizzera, dal 1° gennaio 2019 tali norme e raccomandazioni contenute nell’allegato 9 sono del resto «direttamente applicabili», conformemente all’articolo 122p dell’ordinanza del 14 novembre 197313 sulla navigazione aerea (ONA), all’esecuzione di misure di facilitazione nella navigazione aerea («facilitation»).

Le norme e le raccomandazioni applicabili al trattamento dei dati dei passeggeri aerei secondo la LDPA rientrano tra queste misure. Esse hanno come scopo quello di garantire che il quadro giuridico negli Stati contraenti

- sia quanto più uniforme nell’interesse delle imprese di trasporto aereo;

- preveda un trattamento dei dati comunicati che sia accettabile sul piano della protezione dei dati.

Le norme e le raccomandazioni applicabili al trattamento dei dati dei passeggeri aerei secondo la LDPA sono contenute al capo D dell’allegato 9 (n. 9.24 – 9.39).

13 RS 748.01