Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/34: Avamprogetto di ordinanza sui dati dei passeggeri aerei e modifica di altre ordinanze · 23 pagine
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Lett. a
Il rapporto concerne in particolare il numero dei profili di rischio e delle liste d’osservazione utilizzati, la loro durata media e i loro temi prioritari.
Allo stato attuale si può presumere che i profili di rischio saranno utilizzati principalmente nell’ambito della lotta alla criminalità organizzata e alla tratta di esseri umani. Questo tema prioritario può tuttavia cambiare nel tempo. Le liste d’osservazione saranno invece utilizzate in particolare nella ricerca diretta o indiretta di latitanti su cui pende una condanna o laddove siano disponibili solo informazioni isolate sulle persone sospettate, quali il numero di telefono o della carta di credito.
Lett. b
Il rapporto deve inoltre esprimersi in merito alla necessità e all’adeguatezza dei profili di rischio e delle liste d’osservazione.
L’utilizzo dei profili di rischio è complesso a causa del carattere astratto di questi ultimi. Possono infatti essere oggetto di un profilo di rischio soltanto i dati non attribuibili a una persona fisica identificata. Esiste quindi il rischio che tali profili risultino troppo poco concreti e che generino troppe corrispondenze.
I profili di rischio dovranno essere utilizzati solo in presenza di indizi fondati riguardanti gravi forme di criminalità che seguono uno stesso schema. Soltanto in questo caso il loro utilizzo, che rappresenta una forma di indagine incrociata, è giustificato e quindi necessario.
Un profilo di rischio è adeguato se è basato su criteri sufficienti volti a limitare il numero di corrispondenze e pertanto la cerchia dei passeggeri aerei coinvolti. A tal fine, l’UIP prima di attivare un profilo di rischio effettua alcuni test (cfr. art. 12 cpv. 3 LDPA).
Le liste d’osservazione sono composte invece di dati di persone fisiche e, se del caso, giuridiche: cognomi, dati di contatto, numero di carta di credito, data di nascita ecc. Le liste d’osservazione sono pertanto più concrete e quindi di più facile utilizzo rispetto ai profili di rischio. Tuttavia, anche in questo caso va osservato che una lista d’osservazione è considerata adeguata soltanto se è composta dei dati necessari che permettono di identificare la persona ricercata nel modo più univoco possibile. Più la quantità di tali dati sarà esigua, più corrispondenze errate saranno generate.
Cpv. 2
Il rapporto del DFGP costituisce la base per la verifica annuale da parte del Consiglio federale dei profili di rischio e delle liste d’osservazione utilizzati dall’UIP.
Il Consiglio federale informa il Parlamento sui risultati della sua verifica nell’allegato del rapporto di gestione.
La presente disposizione non esclude la possibilità di fornire informazioni approfondite alle commissioni parlamentari che lo richiedano.
Cpv. 3
Non sono oggetto della verifica da parte del Consiglio federale le liste d’osservazione secondo l’articolo 14 LDPA. Infatti, in questo caso spetta al giudice dei provvedimenti coercitivi competente decidere in merito al loro utilizzo, il che esclude la possibilità di effettuare tale verifica.