Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/91: 21.453 n Iv. pa. Hurni. No a remunerazioni eccessive dei dirigenti delle casse malati sulle spalle degli assicurati · 23 pagine

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non potrà superare l’importo fissato per la classe di stipendio più elevata, ossia la classe 38.

Dall’articolo 21a capoverso 1 PP-LVAMal si desume anche che le retribuzioni massime si riferiscono esclusivamente alle attività dell’assicuratore che concernono il settore della LAMal. Se ad esempio, nel caso di un gruppo assicurativo, una persona opera come membro della direzione per due membri del gruppo, una società attiva nel settore della LAMal e l’altra in quello della LCA, i compensi ricevuti da quest’ultima società sono irrilevanti per la determinazione delle retribuzioni massime secondo l’articolo 21a PP-LVAMal. Lo stesso vale nel caso di una cassa mista (v. in merito il

n. 3.4.2) per le retribuzioni basate su attività che esulano dal settore della LAMal22.

Nel caso di una violazione delle disposizioni sulle retribuzioni dei membri degli organi dirigenti, l’UFSP, in quanto autorità di vigilanza competente, può adottare misure di vigilanza corrispondenti, ossia provvedimenti conservativi ai sensi dell’articolo 38 LVAMal. L’elenco dei provvedimenti contenuti all’articolo 38 capoverso 2 LVAMal non è esaustivo. A seconda della gravità e della ripetizione dell’infrazione alla disposizione sulle retribuzioni massime, l’UFSP può, per esempio, revocare all’organo d’amministrazione la competenza di fissare lo stipendio dell’organo di direzione, obbligare l’assicuratore LAMal a rimborsare la parte dello stipendio che eccede il limite autorizzato o revocare il membro dell’organo dirigente interessato. La Commissione ha rinunciato a inserire la violazione della disposizione sulle retribuzioni massime degli organi dirigenti nell’elenco delle infrazioni penali contenuto nella LVAMal (cfr. art. 53 e 54 LVAMal). Chi contravviene a questa disposizione non incorre dunque in alcuna sanzione penale, salvo che il suo comportamento costituisca un’altra infrazione ai sensi del Codice penale svizzero del 21 dicembre 193723.

Capoverso 2: il capoverso 2 stabilisce che nel caso di un gruppo assicurativo le retribuzioni massime debbano riferirsi a tutti i membri del gruppo. Per gruppo assicurativo si intende un gruppo di due o più imprese che nel loro insieme operano prevalentemente nel settore assicurativo e costituiscono un’unità economica o sono altrimenti collegate tra di loro per influenza o controllo (art. 2 OVAMAL). La disposizione dell’articolo 21a capoverso 2 PP-LVAMal ha lo scopo di impedire che la stessa persona operante per più società del gruppo eluda la limitazione delle retribuzioni prevista accumulando i vari compensi.

Capoverso 3: conformemente al capoverso 3 il Consiglio federale è tenuto a verificare regolarmente le retribuzioni che ha fissato e ad adeguarle in particolare al rincaro. Per attuare la compensazione del rincaro, deve considerare la situazione economica e finanziaria degli assicuratori nonché la situazione sul mercato del lavoro. Questa disposizione corrisponde a quella dell’articolo 16 capoverso 1 secondo periodo LPers.

I componenti salariali per i quali deve essere concessa la compensazione del rincaro devono essere specificati a livello di ordinanza (cfr. anche l’art. 44 cpv. 2 OPers).

22 Nelle casse miste i costi amministrativi – tra cui anche le retribuzioni corrisposte ai membri degli organi dirigenti – devono essere suddivisi tra i diversi settori assicurativi. L’imputazione di questi costi deve seguire il principio di causalità, e ciò deve essere garantito sotto il punto di vista economico-aziendale con i principi generali e i principi guida.

23 RS 311.0