Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/91: 21.453 n Iv. pa. Hurni. No a remunerazioni eccessive dei dirigenti delle casse malati sulle spalle degli assicurati · 23 pagine

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4.3 Minoranza Marti Samira concernente l’introduzione di disposizioni in materia di trasparenza nel settore della LCA

Art. 26a PP-LSA

Capoverso 1: oggi soltanto gli assicuratori che esercitano l’assicurazione sociale contro le malattie sono tenuti, in virtù dell’articolo 21 LVAMal, a esporre ogni anno il sistema retributivo dei loro organi dirigenti. Alle imprese d’assicurazione sottoposte alla LSA che esercitano assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie ma non prodotti dell’AOMS si applicano invece le disposizioni del diritto privato. Le disposizioni della circolare della FINMA 10/1 «Sistemi di remunerazione»25 nonché in parte le disposizioni della legge federale del 30 marzo 191126 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, [CO]) concernenti le retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa sono di conseguenza applicabili. Contrariamente alle disposizioni del CO, la suddetta circolare della FINMA non contiene tuttavia – a parte le indennità di assunzione e di partenza (cfr. n. marg. 69/70) – disposizioni in materia di trasparenza esplicite per quanto concerne le retribuzioni dei membri degli organi dirigenti. La ripresa nella LSA, per analogia, dell’articolo 21 capoversi 1 e 3 LVAMal, più specificamente dell’articolo 21 capoversi 2 e 4 PP-LVAMal (v. n. 3.1 e 4.1), permette di colmare questa lacuna e di garantire che tutti gli offerenti dell’assicurazione malattie sottostiano allo stesso regime di trasparenza nel settore del diritto in materia di remunerazione.

L’obbligo di pubblicare le retribuzioni è limitato al settore dell’assicurazione complementare all’assicurazione sociale contro le malattie in particolare per motivi legati al principio di proporzionalità (ramo assicurativo B2 «Malattia»).

Capoverso 2: l’obbligo di pubblicare le retribuzioni dei membri degli organi dirigenti e di esporre le forme retributive delle imprese d’assicurazione che esercitano l’assicurazione malattie sono un principio affermato del governo d’impresa. La disposizione sulla trasparenza prevista nel capoverso 2 corrisponde a quella contemplata nel capoverso 2 dell’articolo 21 PP-LVAMal (v. n. 3.1). Pertanto, è possibile rinviare alle spiegazioni esposte sopra (v. n. 4.1) in merito al suddetto articolo 21 capoverso 2 PP-

25 Circolare della FINMA 2010/1 «Sistemi di remunerazione» del 21 ottobre 2009 concernente «standard minimi per i sistemi di remunerazione negli istituti finanziari», consultabile in Internet all’indirizzo: https://www.finma.ch/it/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/rundschreiben/finma-rs-2010-01-01-07-2017.pdf. La circolare si applica obbligatoriamente alle imprese di assicurazione, ai gruppi e ai conglomerati assicurativi che a livello d’impresa, di gruppo o di conglomerato assicurativo devono detenere fondi propri necessari in funzione dei rischi a cui l’impresa, il gruppo o il conglomerato assicurativo è esposto (capitale previsto) pari ad almeno 15 miliardi di franchi svizzeri (cfr. n. marg. 7*). In casi motivati la FINMA può inoltre imporre a un istituto finanziario che non ha l’obbligo di applicare la circolare di implementare alcune o tutte le disposizioni da essa sancita. Una simile decisione può imporsi ad esempio in ragione del profilo di rischio, delle attività commerciali o delle relazioni d’affari dell’istituto finanziario, oppure se il relativo sistema di remunerazione comporta rischi eccessivi (cfr. n. marg. 9*).

26 RS 220