Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/91: 21.453 n Iv. pa. Hurni. No a remunerazioni eccessive dei dirigenti delle casse malati sulle spalle degli assicurati · 23 pagine

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LVAMal. Non è possibile opporsi alla pubblicazione delle retribuzioni individuali invocando la protezione della personalità, poiché secondo la legge federale del 25 settembre 202027 sulla protezione dei dati (LPD) le condizioni di reddito e di sostanza non rientrano tra i dati personali degni di particolare protezione.

Capoverso 3: le imprese d’assicurazione private sottoposte alla LSA che esercitano assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie devono specificare nella relazione sulle retribuzioni perché le retribuzioni sono eventualmente diminuite o aumentate rispetto all’esercizio precedente. Le modifiche possono derivare ad esempio dal rincaro o da un cambiamento del sistema retributivo.

Capoverso 4: l’elenco riportato non è esaustivo. Anche le prestazioni in natura e le retribuzioni versate agli ex membri degli organi dirigenti devono ad esempio essere considerate se sono correlate alla precedente attività di organo dell’impresa d’assicurazione che esercita assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie.

Capoverso 5: dal 1° gennaio 2023 gli articoli 732–735d CO si applicano alle retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa. Contengono disposizioni in materia di trasparenza che vanno ben oltre quelle dei capoversi 1–4 dell’articolo 26a PP-LSA (cfr. in particolare art. 734a–734f CO). Il capoverso 5 in questione specifica che l’articolo 26a PP-LSA non si applica alle imprese d’assicurazione le cui azioni sono quotate in borsa o che secondo l’articolo 732 capoverso 2 CO hanno previsto nello statuto che le disposizioni degli articoli 734–734f CO si applicano integralmente.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

5.1.1 Ripercussioni finanziarie

La modifica dei singoli articoli non ha ripercussioni finanziare per la Confederazione.

5.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale

Il progetto non comporta un onere supplementare significativo per il personale federale. Non sono necessari posti supplementari.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna

La modifica dei singoli articoli non ha ripercussioni per i Cantoni, i Comuni nonché per i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna.

27 RS 235.1